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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    invece il tuo intervento mi da lo spunto per dire sta cosa.....(importante ....potrebbe essere oggetto di quiz..)...GLI EFFETTI PENALI.....art 13 comma 1 Dlgs 74/2000
    i delitti di omesso versamento iva, di ritenute fiscali e di indebita compensazione di crediti non spettanti NON SONO PUNIBILI SE.....l'integrale pagamento degli importi, ivi compresi interessi e sanzioni, avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado

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      Per gli altri reati invece, la sanatoria ha effetto solo di circostanza attenuante e la pena può essere diminuita sino alla metà.

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        comunque nel nuovo decreto ci sono,,,

        oltre alla rottamazione ter....
        --> stralcio-mini crediti
        --> definizione agevolata (accertamento e pvc)
        --> definizione liti pendenti
        --> dichiarazione integrativa (questo è un condono)

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          nel dubbio ripetiamola e poichè la scienzanonèacqua....

          https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...deaccertamenti

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            quindi momento perfezionativo -----> versamento dell'intero importo dovuto o dell'intero importo della prima rata....

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              ps: è ammesso il c.d LIEVE ADEMPIMENTO.....cioè quando il pagamento è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 € e ritardo non superiore a 7 gg

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                NB: sono esclusi i 36-bis e 36 ter

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                  Nel mio libro sono elencati:
                  atti di accertamento ex art. 36 bis 36 ter d.pr. 600/73
                  avvisi di irrogazione di sole sanzioni tributarie
                  atti impositivi verso i quali il contribuente ha già proposto ricorso

                  Questo non lo ricorderò mai perché per me non è corretto come terminologia né parlare di atti di accertamento né di atti di irrogazione perché c'è solo una comunicazione di irregolarità con liquidazione dell'imposta

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                    Cmq io devo vedere il contenzioso ora e poi darmi ad altre materie

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                      effetti
                      ---> definitività dell'accertamento (salvo eccezioni) , con rilevanza anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali
                      ---> riduzione delle sanzioni a 1/3 dell'irrogato e non applicazione delle pene accessorie
                      ---> penale-(vedi sopra)

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