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L'angolo di ROL
				
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qui le spese di rappresentanza, spese di pubblicità e sponsorizzazioni...
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art...esentanza.aspx
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http://www.metropolisweb.it/metropol...guai-nel-2016/
'attività di verifica, portata avanti anche attraverso accertamenti di natura finanziaria, "ha consentito - spiega il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Alessandro Pennasilico - di ricostruire il reale volume d'affari delle singole farmacie e di dimostrare l'indebita appropriazione da parte dell'indagato di ingenti disponibilità finanziarie attraverso artificiose operazioni contabili".
quali?
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Buongiorno checcom! Grazie e Buono studio a te!Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioBuongiorno Rol, strelizia e limavy. Buono studio e buon ripasso!
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Questa è la rettifica iva che bisogna fare in caso di passaggio da regime ordinario a regime forfettarioOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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questo aspetto lo trascurerei......vi serviva solo per ripetere questo...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Questa è la rettifica iva che bisogna fare in caso di passaggio da regime ordinario a regime forfettario
E’ infatti stabilito, articolo 19-bis2, del decreto Iva, Dpr 633/1972 «3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione». Le norme in materia di rettifica Iva si applicano anche ai beni immateriali. I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
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OkOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
questo aspetto lo trascurerei......vi serviva solo per ripetere questo...
E’ infatti stabilito, articolo 19-bis2, del decreto Iva, Dpr 633/1972 «3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione». Le norme in materia di rettifica Iva si applicano anche ai beni immateriali. I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
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