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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    i notai hanno previsto una casistica di "valide ragioni economiche extrafiscali" che giustificano quindi l'operazione....tra queste..

    --> ottimizzazione della gestione attraverso una migliore organizzazione aziendale...finalizzata bla bla..
    ---> necessità di assicurare il subentro nella titolarità delle partecipazioni e nella successiva gestione della società, come nel caso di operazione di scissione/trasformazione seguite da cessione delle relative quote che ne rappresenta la valida ragione extrafiscale non marginale giustificatrice"


    questo l'interpello......

    La società istante ALFA, costituita “per svolgere la funzione di controllo delle varie società facenti parte del Gruppo X”, è una holding “mista” di partecipazione, avendo per oggetto sociale: - “1’attività di assunzione, detenzione, gestione e coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società” e - “l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta di beni immobili civili ed industriali, rustici ed urbani, nonché la gestione in proprio degli stessi, anche di proprietà di terzi”



    La sopradescritta riorganizzazione societaria verrebbe posta in essere al fine di: - “ottimizzare l’intera struttura societaria”; - “creare dei veicoli funzionali a ciascuno dei soci persone fisiche in ragione delle propensioni imprenditoriali che ognuno di essi intendesse sviluppare e senza che si creino ingerenze e/o interferenze reciproche nella gestione”; - “creare veicoli societari idonei a rendere possibile l’ingresso di nuovi soci e/o sinergie funzionali allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali”; - “creare veicoli societari atti a rendere più agevole, per ciascuna persona fisica, l’eventuale passaggio generazionale limitatamente alla famiglia d ciascun singolo Socio persona fisica”
    .......


    PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l’operazione di conferimento di partecipazioni di minoranza, seguita dalla scissione dell’unica società conferitaria, costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.



    Hanno spogliato il gruppo del capitale...

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      perchè si realizzi abuso è necessario che i vantaggi fiscali indebiti (che si realizzano per effetto dell'operazione priva di sostanza economica)--------> siano fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti
      art 10 bis
      .....

      3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        perchè si realizzi abuso è necessario che i vantaggi fiscali indebiti (che si realizzano per effetto dell'operazione priva di sostanza economica)--------> siano fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti
        Quindi se ci sono altri fini quello deve essere il fine essenziale, io avevo scritto esclusivo, che già dava il senso di essenzialità...

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          art 10 bis
          .....

          3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.
          Quindi dici che se le ragioni extrafiscali sono marginali è abuso del diritto e queste ragioni extrafiscali potrebbero sommarsi al fine del vantaggio fiscale indebito. Un esempio è dato dal caso esposto in quell'interpello
          Ultima modifica di strelizia; 10-10-2018, 13:02.

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            quindi...addizionando e sottrraendo...



            Art. 10-bis. (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale) (1)

            1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

            2. Ai fini del comma 1 si considerano:

            a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

            b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

            3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

            4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

            5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. (2) (3)

            6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (2)

            7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (2)

            8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6. (2)

            9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. (2)

            10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (2)

            11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. (2)

            12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

            13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              NB: se l'operazione è fondata su valide ragioni di natura extrafiscale, quei presupposti rimangono solo un segnale privo di conseguenze....(ci siamo allarmati per niente)
              sono un come un esimente.....(disinnescano la normativa dell'abuso)

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Hanno spogliato il gruppo del capitale...
                ??????

                Io ho capito questo...

                Volevano trasformare un operazione straordinaria da realizzativa (quella dove sganci subito cash sulla plusvalenza) in una non realizzativa (in genere in neutralità)....quella oggetto dell'interpello era quello in regime di realizzo controllato.

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                  Tutte le operazioni prospettate sono contrarie a quella che è una logica del mercato, non è inoltre rispettata la norma che prevede il regime del realizzo controllato l'art 177 comma 2. (Le partecipazioni che si ricevono dopo il conferimento devono consentire alla conferitaria di acquisire IL CONTROLLO DI DIRITTO sulla società scambiata......andò s'abbian con quel 25%..ahahahahaha inoltre nessuna esimente (ragioni extra fiscali non marginali......tale esimente è diventato un pò come quando eccepiscono il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento..... lo mettono sempre anche quando non serve/esiste......
                  Ultima modifica di ROL; 10-10-2018, 16:41.

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                    dovete imparare delle operazioni straordinarie (fiscalmente) la distinzione tra operazioni realizzative e non realizzative

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      ??????

                      Io ho capito questo...

                      Volevano trasformare un operazione straordinaria da realizzativa (quella dove sganci subito cash sulla plusvalenza) in una non realizzativa (in genere in neutralità)....quella oggetto dell'interpello era quello in regime di realizzo controllato.
                      L'ho scritto perché hai scritto che hanno scisso l'unica conferente dal gruppo

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                      Sto operando...
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