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L'angolo di ROL

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    L'iva
    a) si applica sulla base imponibile al netto dell'imposta
    b) si applica sulla base imponibile al lordo dell'imposta
    c) è ad aliquota progressiva

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      Ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72, alla generale imponibilità delle cessioni di beni fanno eccezione (e sono, quindi, escluse da imposta) le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, a prescindere dal loro costo unitario (inferiore o meno a 50,00 euro).


      la concessionaria (nell'esempio) vende macchine non bottiglie di champagne....
      Leggendo l'art. 2 comma 2 lett. 4 però non mi trovo, anche se il libro è d'accordo con te e io conosco il principio dell'inerenza...

      Le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa SE di costo unitario non superiore a euro 50

      Così come scritto capisco che se sono cessioni di beni anche le cessioni gratuite che non rientrano nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario superiore a euro 50...

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        Il contributo integrativo del 4% alla Cassa di previdenza, addebitato in fattura da un dottore commercialista al cliente:
        a) è imponibile ai fini iva
        b) non è imponibile ai fini iva
        c) è fuori campo iva

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Leggendo l'art. 2 comma 2 lett. 4 però non mi trovo, anche se il libro è d'accordo con te e io conosco il principio dell'inerenza...

          Le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa SE di costo unitario non superiore a euro 50

          Così come scritto capisco che se sono cessioni di beni anche le cessioni gratuite che non rientrano nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario superiore a euro 50...
          e pure tu hai ragioni...questo dpr fa schifo.....

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            se lo leggi però in combinato disposto (mi pare si dica così...) con l'art 19 bis poi ti trovi....

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              è vero infatti che le donazioni superiori ai 5mila euro devono essere dichiarate insieme al bilancio. Ma la normativa sulla privacy consente di omettere i nomi dei finanziatori che non hanno rilasciato il consenso alla pubblicazione dei dati personali. Fino ad oggi, dunque, le donazioni fino a 100mila euro potevano rimanere “orfane“.

              https://www.ilfattoquotidiano.it/201...rtiti/4664757/

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                se lo leggi però in combinato disposto (mi pare si dica così...) con l'art 19 bis poi ti trovi....
                La percentuale di detraibilità in caso di operazioni imponibili e esenti?

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                  a questo aggiungiamo che le leggi mediamente si applicano ai nemici e s'interpretano agli amici..

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                    Torno dopo Rol, ciao

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      La percentuale di detraibilità in caso di operazioni imponibili e esenti?
                      h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;

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