Originariamente inviato da strelizia
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
									Visualizza il messaggio
								
							
						
					
				
				
			
		annuncio
				
					Comprimi
				
			
		
	
		
			
				Ancora nessun annuncio.
				
			
				
	
L'angolo di ROL
				
					Comprimi
				
			
		
	X
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.
Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:- l’onerosità dell’operazione;
 - il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
 - l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
 - lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
 
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
la fattura deve contenere obbligatoriamente la dicitura “operazione non imponibile” ed eventualmente il riferimento normativo “art. 41 D.L. 331/1993”.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAi sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.
Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:- l’onerosità dell’operazione;
 - il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
 - l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
 - lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
 
Una volta emessa la fattura questa deve essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse
- 1 mi piace
 
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
(a specchio....)
acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.
Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.
- 1 mi piace
 
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
’operatore italiano riceve, in relazione a tale operazione, una fattura senza l’applicazione dell’IVA e dovrà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993:Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio(a specchio....)
acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.
Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.- numerare la fattura del fornitore comunitario eintegrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione .......
 
- 1 mi piace
 
Commenta
 

Commenta