annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Rol, non mi hai però risposto...
    cosa devo risponderti? la cessione extra ue...è operazione non imponibile.....

    Commenta


      se vaticano e san marino sono assimilate all'estra ue...sono idem non imponibili...

      Commenta


        anche la cessione ue è non imponibile....ma il meccanismo (e la ratio è diversa...)

        Commenta


          in uno c'è la dogana nell'altra opera il reverse (per la questione della mancata armonizzazione...)

          Commenta


            Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.

            Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:
            • l’onerosità dell’operazione;
            • il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
            • l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
            • lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).

            Commenta


              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.

              Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:
              • l’onerosità dell’operazione;
              • il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
              • l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
              • lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
              la fattura deve contenere obbligatoriamente la dicitura “operazione non imponibile” ed eventualmente il riferimento normativo “art. 41 D.L. 331/1993”.

              Una volta emessa la fattura questa deve essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse

              Commenta


                (a specchio....)

                acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.

                Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  (a specchio....)

                  acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.

                  Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.
                  operatore italiano riceve, in relazione a tale operazione, una fattura senza l’applicazione dell’IVA e dovrà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993:
                  • numerare la fattura del fornitore comunitario eintegrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione .......

                  Commenta


                    Non ho capito le tue domande e il tuo esempio non quando c'è esportazione e quando c'è importazione...

                    Commenta


                      L'esportazione è non imponibile, l'importazione imponibile, lo so...

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X