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L'angolo di ROL
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Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.
Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:- l’onerosità dell’operazione;
- il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
- l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
- lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAi sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.
Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:- l’onerosità dell’operazione;
- il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
- l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
- lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
Una volta emessa la fattura questa deve essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse
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(a specchio....)
acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.
Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.
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acquisto di beni da un operatore economico residente in un altro Stato UE.
Applicando il regime di tassazione a “destinazione” l’IVA dovrà essere assolta in Italia da parte dell’acquirente nazionale; l’art. 38 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevede infatti che l’imposta sul valore aggiunto si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello stato da imprese, professionisti, enti o associazioni se soggetti passivi IVA.- numerare la fattura del fornitore comunitario eintegrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione .......
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