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L'angolo di ROL

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    La frode prevedeva la produzione di un cospicuo giro di fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, per un importo di 41 milioni di euro, attraverso una filiera di società costituite ad hoc, legalmente amministrate da soggetti risultati dei meri 'prestanome'.

    In pratica, il meccanismo illecito ha permesso di creare in capo a società inesistenti crediti di imposta generati dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (f.O.I.) - con esposizione d'iva - e la successiva emissione di altrettante f.O.I. - senza addebito di iva in regime di non imponibilità, nei confronti di operatori 'assenti' con sede in altri paesi comunitari. Ciò, inoltre, ha consentito al sodalizio criminoso di beneficiare, nel contempo, del fittizio 'plafond' di iva utilizzato per effettuare acquisti di beni senza pagamento dell'imposta.

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      Reati fiscali e cambio di gestione: non accettabile il “non lo sapevo”
      L’assunzione di una carica amministrativa all’interno di una Srl (quale prestanome ) comporta la necessità di un’attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali

      il c.d effetto trascinamento

      http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ile-non-sapevo

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        http://ricerca.repubblica.it/repubbl...re-velo13.html

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          segui il flusso... --------------------------> https://www.ilfattoquotidiano.it/pre...n-lussemburgo/

          fino al fine corsa.....

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            segui il flusso... --------------------------> https://www.ilfattoquotidiano.it/pre...n-lussemburgo/

            fino al fine corsa.....
            https://www.youtube.com/watch?v=HpB56QMluU4

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              https://www.ilmattino.it/caserta/cas...i-3824586.html

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                Analizzando i contratti stipulati dall’imprenditrice, è, infatti, venuto alla luce come la donna avesse, in buona sostanza, ceduto solo formalmente i suoi beni al trust, continuando ad avere un potere di ampia gestione e controllo del patrimonio immobiliare e della società di cui si era apparentemente spogliata.

                http://iltirreno.gelocal.it/livorno/...ldi-1.16921379

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                  quindi il trust autodichiarato non si può fare? ahahahahahhahah

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                    e il disponente non può essere beneficiario???

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                      Roma, 27 dicembre 2010
                      CIRCOLARE N. 61/E

                      Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:
                      trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
                      trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
                      trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
                      trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
                      trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
                      trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
                      trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
                      trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
                      ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

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