annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    le vuole distinte, perchè se l'anno successivo supponiamo di passare da 80 a 40.....quindi un decremento di -40........e devi applicare il lifo a scatti annuale......

    tolgo i 40 prima dai più vecchi (20) e rimangono i più recenti ...40x20=800

    Commenta


      si possono svalutare fiscalmente le rimanenze?..si ma solo se nell'ultimo mese dell'anno il prezzo di mercato è sceso sotto il valore unitario medio di carico....(significa che stai vendendo sotto costo...i beni non li vuole più nessuno!!!!)


      es
      2017 giacenza rimanenza.....50
      2018 giacenza rimanenza....30

      supponiamo che il valore di mercato sia 19.....posso svalutare? si ma devi comunicare al comune

      valore unitario medio di carico= 1900:80= 23,75

      19<23,75 quindi puoi svalutare!! come?

      resetto le stratificazioni, le azzero e riporto dal 2018.....80x19=.....fate il conto...

      ....
      la logica qual'è? non si possono pagare imposte su valori che non esistono più


      non si capisce nudd.....ahahahaha

      Commenta


        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        si possono svalutare fiscalmente le rimanenze?..si ma solo se nell'ultimo mese dell'anno il prezzo di mercato è sceso sotto il valore unitario medio di carico....(significa che stai vendendo sotto costo...i beni non li vuole più nessuno!!!!)


        es
        2017 giacenza rimanenza.....50
        2018 giacenza rimanenza....30

        supponiamo che il valore di mercato sia 19.....posso svalutare? si ma devi comunicare al comune

        valore unitario medio di carico= 1900:80= 23,75

        19<23,75 quindi puoi svalutare!! come?

        resetto le stratificazioni, le azzero e riporto dal 2018.....80x19=.....fate il conto...

        ....
        la logica qual'è? non si possono pagare imposte su valori che non esistono più


        non si capisce nudd.....ahahahaha
        è il comma 5

        Commenta


          invece parlando a lettere......

          Le rimanenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa facendo propri, in linea generale,i criteri di valorizzazione civilistici....quindi i valori nella maggior parte dei casi coincidono civile=fiscale. Ciò che concorre al reddito imponibile è LA VARIAZIONE delle rimanenze (RF-RI)

          Commenta


            Devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e valore e valutate attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello scaturente dall'applicazione dei criteri utilizzati in sede civilistica (media ponderata, fifo, lifo ecc


            NB---> restano escluse da ciò le rimanenze valutate a COSTO SPECIFICO, che concorrono al reddito imponibile con tale valore

            Commenta


              Art. 93

              Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

              1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

              2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta dastati di avanzamentola valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati.

              [3.]

              4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.

              [5.]

              6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato (non più), distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

              [7.]

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Art. 93

                Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

                1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

                2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta dastati di avanzamentola valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati.

                [3.]

                4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.

                [5.]

                6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato (non più), distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

                [7.]
                qui siamo a cavallo d'esercizio.....

                Commenta


                  devo fare in modo che il ricarico previsto venga spalmato IN MODO GRADUALE sulla durata dell'opera.......(e non esploda tutto alla fine .....ricordate sempre il principio generale di competenza)----> è il criterio dei corrispettivi pattuiti

                  Commenta


                    quando invece c'è la copertura dei SAL (stato avanzamento lavori)------> è il criterio dei corrispettivi liquidati

                    Commenta


                      Eventuali richieste di maggiorazioni di prezzo dell'appalto assumono rilevanza solo se derivano da disposizioni di legge o clausole contrattuali e, in tal caso, fino a quando non sono stabilite definitivamente, sono fiscalmente rilevanti - per determinare il corrispettivo pro-quota- in misura non inferiore al 50%

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X