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L'angolo di ROL

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    avevo sempre sospettato che sotto ci fosse qualcosa di losco...

    SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO Ora al di là delle singole responsabilità e dei singoli personaggi. Qual è la fotografia del sistema? Insomma le squadre che gestiscono i distributori di volantini, dicono non possono essere consegnati tutti. Mirco Provenzano dice: non vengono distribuiti, i clienti lo sanno. Quelli della grande distribuzione dicono non c’hanno registrato, non si sono registrate anomalie, non abbiamo segnalazioni. Ecco, dicono la verità o è un po’ il gioco delle parti? Perché l’ex camionista che va a ritirare i volantini presso magazzini, quelli che non sono stati distribuiti, e li porta poi al macero, dice e afferma che girerebbero buste con dei contanti in nero dentro. A chi vanno a finire? Nelle tasche di chi vanno a finire? Siccome poi i truffati sono quelli della grande distribuzione, se truffa c’è stata, sarebbe loro interesse affidare, come dice il sindacalista, la commessa a una sola società e impedire che ci siano vari passaggi di mano ci sarebbero anche meno speculazioni sui lavoratori che guadagnerebbero anche di più.

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      Avrebbero aiutato Antonello Montante a distruggere parte del suo archivio segreto. Per questo motivo sono indagate per favoreggiamento. Si allarga il numero delle persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato all’arresto dell’ex presidente di Confindustria Sicilia e di altre cinque persone. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi di due strette collaboratrici di Montante, Carmela Giardina e Rosetta Cangelosi. Secondo gli inquirenti avrebbero aiutato l’imprenditore a distruggere alcuni documenti del suo archivio, custoditi dentro una ventina di pen drive, poi nascoste in uno zaino lanciato dal balcone poco prima dell’arresto. Gli investigatori hanno recuperato anche questo materiale.


      ahahahhahhahahahahah


      https://www.ilfattoquotidiano.it/201...ccusa/4359888/

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        che ci si mette sotto le finestre non ve lo hanno spiegato?

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          “Il mio assistito, all’arrivo della polizia nella sua abitazione, non si è disfatto di alcuna prova di reato. Temendo che non si trattasse di agenti ma di malviventi, ha tardato ad aprire e ha cercato di mettersi al sicuro. Il contenuto delle pen drive danneggiate, ritrovate dai poliziotti nello zaino dell’indagato, era stato trasferito in altre chiavette perfettamente funzionanti, già in possesso degli inquirenti”, dice però l’avvocato Giuseppe Panepinto, che con Nino Caleca difende l’imprenditore. “Abbiamo iniziato e continueremo a ribattere punto per punto ad ogni accusa – ha aggiunto Panepinto – ma è ancora presto, prematuro delineare un quadro chiaro della vicenda. Basti pensare che il mio assistito non ha ancora letto le 2.500 pagine dell’ordine di custodia cautelare perchè ha dimenticato il documento a Milano, dove è stato fermato dagli agenti”.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            “Il mio assistito, all’arrivo della polizia nella sua abitazione, non si è disfatto di alcuna prova di reato. Temendo che non si trattasse di agenti ma di malviventi, ha tardato ad aprire e ha cercato di mettersi al sicuro. Il contenuto delle pen drive danneggiate, ritrovate dai poliziotti nello zaino dell’indagato, era stato trasferito in altre chiavette perfettamente funzionanti, già in possesso degli inquirenti”, dice però l’avvocato Giuseppe Panepinto, che con Nino Caleca difende l’imprenditore. “Abbiamo iniziato e continueremo a ribattere punto per punto ad ogni accusa – ha aggiunto Panepinto – ma è ancora presto, prematuro delineare un quadro chiaro della vicenda. Basti pensare che il mio assistito non ha ancora letto le 2.500 pagine dell’ordine di custodia cautelare perchè ha dimenticato il documento a Milano, dove è stato fermato dagli agenti”.
            caro mio, 2500 pagine.........

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              https://www.assinews.it/05/2018/fatc...acy/660052238/

              eh eh.....

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                tra un pò non vi faranno neppure entrare nelle aziende/studi senza l'autorizzazione dei giudici...

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  tra un pò non vi faranno neppure entrare nelle aziende/studi senza l'autorizzazione dei giudici...
                  Successivamente, con sentenza 21 febbraio 2008, Ravon c. Francia, la stessa Corte ha dichiarato il contrasto tra l’art. 6 ed una disposizione interna che abilita l’amministrazione fiscale ad eseguire atti di ispezione domiciliare, in assenza di un controllo giurisdizionale effettivo.

                  Queste due decisioni non rappresentano un ribaltamento dell’impostazione di fondo, dato che non pongono in discussione il fatto che l’art. 6 valga solo in ambito civile e penale.

                  Nondimeno, esse appaiono rilevanti perché offrono all’interprete la possibilità di equiparare il processo tributario a quello penale, agli effetti della tutela ex art. 6, ogniqualvolta si contesti l’irrogazione di una sanzione che, per natura e gravità, appartiene in generale al campo penale; e ciò quale che sia la qualificazione della sanzione ad opera del diritto interno .

                  In altre parole, l’art. 6 della CEDU, che la Corte di Strasburgo aveva estromesso dalla materia fiscale attraverso la “porta” dei «diritti e doveri di carattere civile», è rientrato dalla “finestra” dell’«accusa penale».

                  Sul primo punto può dunque concludersi nel senso che l’art. 6 della CEDU costituisce un parametro di legalità che il legislatore ed giudice tributario devono rispettare tutte le volte in cui sia in discussione una sanzione particolarmente afflittiva comminata dall’amministrazione fiscale.

                  La salvaguardia offerta dall’art. 6 della CEDU è duplice: 1) sul versante oggettivo (cioè, del processo), essa si sostanzia nel diritto ad un’udienza equa e pubblica, da celebrarsi entro un termine ragionevole; 2) sul versante soggettivo (cioè, del giudice), essa richiede l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge del soggetto giudicante.

                  Una di queste riguarda l’estensione, anche al processo tributario, della disciplina sull’equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001, che – dopo il diniego opposto nel 2004 – è stata oggetto di ripensamento da parte della Corte di cassazione ( Sent. 24 gennaio 2007, n. 1540 ), che l’ha affermata, seppur attraverso il richiamo al testo novellato dell’art. 111 Cost., inteso come disposizione che si rivolge sì al giudice ed alle parti del processo, ma anche e soprattutto al legislatore ordinario, il quale è obbligato a porre in essere tutte le misure necessarie per assicurare che il processo si svolga in tempi ragionevoli.


                  http://www.iusinitinere.it/l-applica...ributario-1756

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                    Successivamente, con sentenza 21 febbraio 2008, Ravon c. Francia, la stessa Corte ha dichiarato il contrasto tra l’art. 6 ed una disposizione interna che abilita l’amministrazione fiscale ad eseguire atti di ispezione domiciliare, in assenza di un controllo giurisdizionale effettivo.

                    Queste due decisioni non rappresentano un ribaltamento dell’impostazione di fondo, dato che non pongono in discussione il fatto che l’art. 6 valga solo in ambito civile e penale.

                    Nondimeno, esse appaiono rilevanti perché offrono all’interprete la possibilità di equiparare il processo tributario a quello penale, agli effetti della tutela ex art. 6, ogniqualvolta si contesti l’irrogazione di una sanzione che, per natura e gravità, appartiene in generale al campo penale; e ciò quale che sia la qualificazione della sanzione ad opera del diritto interno .

                    In altre parole, l’art. 6 della CEDU, che la Corte di Strasburgo aveva estromesso dalla materia fiscale attraverso la “porta” dei «diritti e doveri di carattere civile», è rientrato dalla “finestra” dell’«accusa penale».

                    Sul primo punto può dunque concludersi nel senso che l’art. 6 della CEDU costituisce un parametro di legalità che il legislatore ed giudice tributario devono rispettare tutte le volte in cui sia in discussione una sanzione particolarmente afflittiva comminata dall’amministrazione fiscale.

                    La salvaguardia offerta dall’art. 6 della CEDU è duplice: 1) sul versante oggettivo (cioè, del processo), essa si sostanzia nel diritto ad un’udienza equa e pubblica, da celebrarsi entro un termine ragionevole; 2) sul versante soggettivo (cioè, del giudice), essa richiede l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge del soggetto giudicante.

                    Una di queste riguarda l’estensione, anche al processo tributario, della disciplina sull’equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001, che – dopo il diniego opposto nel 2004 – è stata oggetto di ripensamento da parte della Corte di cassazione ( Sent. 24 gennaio 2007, n. 1540 ), che l’ha affermata, seppur attraverso il richiamo al testo novellato dell’art. 111 Cost., inteso come disposizione che si rivolge sì al giudice ed alle parti del processo, ma anche e soprattutto al legislatore ordinario, il quale è obbligato a porre in essere tutte le misure necessarie per assicurare che il processo si svolga in tempi ragionevoli.


                    http://www.iusinitinere.it/l-applica...ributario-1756
                    sempre che si trovi qualche "togato" in commissione che ne sollevi la questione.......

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                      sempre che si trovi qualche "togato" in commissione che ne sollevi la questione.......
                      La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo si presta ad alcune considerazioni. In primo luogo, è necessario valutare la portata sistematica di essa, rispetto al tradizionale principio di esclusione della materia fiscale dai principi del giusto processo. Sono, poi, da analizzare le ricadute della sentenza rispetto all’ordinamento italiano. Altro profilo di interesse della sentenza in rassegna è che essa concerne l’applicazione dei principi del giusto processo alle doglianze avanzate da un contribuente, in relazione ad attività prodromiche alla eventuale emissione di un accertamento tributario. L’ordinamento italiano, come e più di quello francese, non prevede garanzie di tutela del domicilio adeguate agli standard stabiliti dalla Corte.

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