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L'angolo di ROL

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    A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del Decreto Semplificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta 2014 il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica ex art. 2 del D.L. n. 138/2011 è stato ampliato da 3 a 5 periodi d’imposta.

    Pertanto, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è ora costituito da 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo ex art. 30 della L. n. 724/1994.

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      Gli effetti per le società non operative sono alquanto penalizzanti:
      • devono dichiarare obbligatoriamente il reddito minimo ai fini Ires nonché il valore della produzione minimo ai fini Irap.
      • l’aliquota Ires è maggiorata di 10,5 punti percentuali (38%).
      • nel periodo in cui la società è non operativa, il riporto delle perdite è limitato: sarà possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti soltanto in diminuzione del reddito eccedente quello minimo.
      • il credito Iva non può essere compensato orizzontalmente, ceduto o richiesto a rimborso. Così, ad esempio, per una società in perdita fiscale nel periodo 2009-2013, che risulta non operativa nel 2014, la preclusione dell’utilizzo del credito Iva interessa il credito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2014. In tal caso il divieto di utilizzo del credito decorre dal 1° gennaio 2015.
      • se per 3 periodi d’imposta consecutivi sono assenti operazioni attive rilevanti ai fini Iva, il credito Ivanon potrà più essere compensato verticalmente nei periodi d’imposta successivi. Quest’ultima disposizione chiaramente non è stata coordinata dal D.Lgs. n. 175/2014 con l’ampliamento a n. 5 periodi d’imposta, rimanendo in vigore il vecchio limite triennale.

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        Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
        d.l. N. 138/2011, che considera “non operative” anche le società che, pur avendo superato il test di operatività dei ricavi:
        • sono in perdita fiscale da tre periodi d'imposta consecutivi (art. 2 comma 36-decies);
        • nell'arco di un triennio sono state in perdita fiscale in due periodi su tre e nel restante periodo hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo presunto (art.2 comma 36 undecies).
        non operative( dette in gergo di comodo)

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          Ciao Rol

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            Nell’ambito della disciplina sulle società di comodo, novità rilevante è rappresentata dalla nuova disciplina in materia di interpello.

            In particolare una società non operativa perché non supera il test o perché consegue perdite può inoltre “auto-disapplicarsi” la disciplina (ritenendo di essere “operativa”) ed evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo.

            Questo è quanto si desume dalla circolare n. 9 del 1° aprile 2016 sulla nuova disciplina degli interpelli.

            In precedenza era previsto che la società in presenza di condizioni che non hanno permesso il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo, doveva interpellare l'amministrazione finanziaria con una istanza di interpello per chiedere la disapplicazione ai sensi dell'articolo 11 dello statuto dei diritti del contribuente.

            L’interpello diventa non più obbligatorio, ma il contribuente è libero di “auto-valutare” la sussistenza delle oggettive condizioni per la disapplicazione.

            In sostanza pur non superando il test di operatività o avendo conseguito perdite per cinque periodi, la società può ritenersi operativa, senza presentare interpello, così da non andare incontro a tutte le penalizzazioni previste.

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              Ok, letto a parte qualche articolo

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                ok, letto a parte qualche articolo
                si capisce?

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  si capisce?
                  Si, non è facile ricordare tutto. Sono argomenti che ho già visto. La questione dei domiciliati esteri non l'avevo mai approfondita, poi leggerò anche gli articoli sui furtazzi vari

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    http://espresso.repubblica.it/attual...anima-1.321725

                    ECCO......

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      si, non è facile ricordare tutto. Sono argomenti che ho già visto. La questione dei domiciliati esteri non l'avevo mai approfondita, poi leggero anche gli articoli sui furtazzi vari
                      non devi memorizzare i particolari....poi quando vedi i quiz riuscirai a rispondere se hai capito il concetto...per l'esame orale purtroppo devi ricordare anche alcuni dettagli importanti....

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                      Sto operando...
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