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    capo III ---> SNC
    capo IV--> SAS
    capo V--> SPA
    capo VI--> SAPA
    Capo VII---> SRL

    al titolo VI
    capo I---> SOCIETA' COOPERATIVE
    capo II---> MUTUE ASSICURATRICI

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      LIBRO I Delle Persone e della famiglia
      Titolo II delle persone giuridiche
      capo I
      persone giuridiche : province, comuni, enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche
      società (regolate dal libro V)

      Capo II
      Delle Associazioni e delle Fondazioni

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        Art. 73 TUIR

        Soggetti passivi

        1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

        a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

        b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',nonche' i trust,residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

        c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

        d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

        2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. ........................

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          Principio importantissimo.....è un vero e' proprio dogma .......il principio di attrazione----> presunzione assoluta

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Principio importantissimo.....è un vero e' proprio dogma .......il principio di attrazione----> presunzione assoluta
            Capo II

            DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

            Sezione I

            DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE


            Art. 81

            Reddito complessivo

            1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

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              piccola "divagazione"....stesso principio qui....dpr 633/72

              Art. 4 Esercizio di imprese
              [1]Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile(2) .
              [2]Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
              1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;


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                altra piccola divagazione.....stesso principio qui.....

                TUIR (in materia di Irpef)

                Art. 6

                Classificazione dei redditi

                1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
                a) redditi fondiari;

                b) redditi di capitale;

                c) redditi di lavoro dipendente;

                d) redditi di lavoro autonomo;

                e) redditi di impresa;

                f) redditi diversi.
                2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

                3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

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                  stessa logica...qui..... ART 2200.(in materia di iscrizione nel registro delle imprese)

                  Sono soggette all'obbligo [2194] dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative[2511], anche se non esercitano un'attività commerciale [2195, 2949].

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                    quindi quando il legislatore indica come acronimo IRES l'imposta sul reddito delle società può indurre in errore.....come avete visto non sono solo le società di capitali ad essere soggette ad IRES

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Art. 73 TUIR

                      Soggetti passivi

                      1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

                      a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

                      b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',nonche' i trust,residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

                      c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

                      d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

                      2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. ........................
                      addirittura...qui si presta a quiz altamente malefico.... le società di persona dei non residenti sono soggette ad IRES.

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