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L'angolo di ROL

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    Ok, già sapevo...non è una riforma recentissima...la stabile organizzazione personale la conoscevo. La stabile organizzazione personale esiste quando vi è un soggetto rappresentante dell'impresa che opera in suo nome

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      La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare (articoli 43 e 44 L. Fall.), nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Ne consegue che gli atti dei procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva devono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale e, quale legale rappresentante della stessa, il curatore.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Ok, già sapevo...non è una riforma recentissima...la stabile organizzazione personale la conoscevo. La stabile organizzazione personale esiste quando vi è un soggetto rappresentante dell'impresa che opera in suo nome
        moooo è del 2018...

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          se prendiamo un filotto di queste sentenze siamo alla frutta......(perchè non dovrei provarci????)
          A me sembra che vengano penalizzati gli onesti: se paghi poi non puoi far valere diritto di rimborso o diritto di credito...

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Ok, già sapevo...non è una riforma recentissima...la stabile organizzazione personale la conoscevo. La stabile organizzazione personale esiste quando vi è un soggetto rappresentante dell'impresa che opera in suo nome
            https://www.ecnews.it/la-legge-bilan...rganizzazione/

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              moooo è del 2018...
              L'ho già studiato nei libri...ma non ricordo dove

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                Probabilmente ricordo la normativa europea, perché ho letto anche delle letture. Nel Tesauro del 2017 non lo trovo...
                Ultima modifica di strelizia; 04-04-2018, 12:00.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  il senatore s’improvvisa consulente in “erogazioni liberali” al limite: a beneficio del partito, si premura di fornire precise istruzioni su come donare – del tutto legalmente – più dei 100 mila euro consentiti dalla legge. Con anche la certezza di rimanere del tutto anonimi. Già, perché mentre i partiti abolivano il finanziamento pubblico, hanno trovato il modo di mettere sotto segreto quello privato, celando i nomi dei loro benefattori dietro il paravento della privacy. I tesorieri rilasciano l’apposito modulo su cui spuntare la casella “non acconsento”. E non si saprà mai chi ha finanziato chi.
                  Vergognoso

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    L'ho già studiato nei libri...ma non ricordo dove
                    Art. 162 comma 6 TUIR, era già così nel 2016...

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                      Ecco dove l'ho già letto: pag 191 Tesauro Parte speciale del 2016

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                      Sto operando...
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