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Evasione, il procuratore Di Vizio: “Crollo accertamenti bancari? Incomprensibile abbandono di uno strumento efficace”
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...icace/3820291/
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioEvasione, il procuratore Di Vizio: “Crollo accertamenti bancari? Incomprensibile abbandono di uno strumento efficace”
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...icace/3820291/
La destinazione sembra essere la Procura di Pistoia, che è più vicina alla sua Arezzo, città natale, o a Firenze, sua città di adozione.
Il Pm Di Vizio è assurto alla cronache per via di diverse indagini importanti che lo hanno visto protagonista quale Giudice Inquirente. Tra le più nominate ricordiamo Re Nero, che ha visto la carcerazione dei vertici dell’Asset, e Varano (della Carisp).
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http://www.fiscal-focus.it/quotidian...rativa,3,90193
La dichiarazione integrativa
I contribuenti che negli anni precedenti al 2016, hanno versato l’IRAP, ma si trovano in uno dei casi previsti dalla citata giurisprudenza, possono valutare la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa.
Occorre, tuttavia, precisare che tale possibilità potrebbe creare del contenzioso. Il condizionale è d’obbligo, in quanto l’Ufficio potrebbe contestare la dichiarazione integrativa, che, in ogni caso, è possibile presentare, non esistendo una norma contraria alla fattispecie trattata.
Si ricorda che, l’articolo 5 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, ha riscritto le regole contenute nell’articolo 2 del Dpr n. 322/1998, novellando i commi 8 e 8-bis, di detto articolo, con la conseguente modifica della disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni integrative relative alle imposte sui redditi, dell’Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva.
In particolare e con riguardo all’IRAP, si prevede che le dichiarazioni possano essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, in ogni caso, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare entro i termini per l’accertamento. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni, eventualmente in misura ridotta in caso di ravvedimento operoso.
Quadro IS
Per effetto delle modifiche all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/1998, introdotte dal D. L. n. 193/2016, nel modello IRAP 2017 è presente la nuova sezione XVII, riservata ai soggetti che hanno presentato, nel 2016, dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, al fine di indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni. A titolo di esempio, dichiarazione integrativa IRAP 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Dalla presentazione di una dichiarazione integrativa, quindi, può scaturire un credito utilizzabile in compensazione. In proposito, le istruzioni precisano che, per i soggetti che determinano la base imponibile nei quadri IQ, IP, IC, IE o IK (sez. II e III), l’importo di rigo IS96, colonna 5, deve essere portato in diminuzione dell’importo di rigo IR26 (importo a debito) o in aumento del rigo IR27 (importo a credito) del quadro IR.
Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo della citata sezione per ciascun periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Per concludere, il quadro IS va compilato esclusivamente per le dichiarazioni integrative da presentare oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
Non va compilato, invece, per la dichiarazione integrativa IRAP 2016 relativa al 2015, se presentata entro il 31 ottobre 2017, con possibilità di utilizzo immediato dei crediti, scaturenti da detta dichiarazione, in compensazione di debiti fiscali e contributivi.
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http://www.fiscal-focus.it/quotidian...ersare,3,90188
In conclusione, attraverso l’istituto previsto dall’art.11 del D.L. 50/2017, il contribuente potrà definire la controversia tributaria pendente, indipendentemente dall’eventuale sentenza ad esso favorevole (anche parzialmente), versando il cosiddetto “importo lordo dovuto”costituito dall’intero importo dei tributi richiesti nell’atto impugnato in primo grado (al netto di eventuali sgravi parziali) ed i relativi interessi di ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto stesso, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. Si ricorda infine che dall’importo lordo dovuto per la definizione andranno scomputati, ai sensi del comma 7 dell’articolo 11, gli importi “già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225”.
al netto di sgravi parziali???????????????????
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiohttp://www.fiscal-focus.it/quotidian...ersare,3,90188
In conclusione, attraverso l’istituto previsto dall’art.11 del D.L. 50/2017, il contribuente potrà definire la controversia tributaria pendente, indipendentemente dall’eventuale sentenza ad esso favorevole (anche parzialmente), versando il cosiddetto “importo lordo dovuto”costituito dall’intero importo dei tributi richiesti nell’atto impugnato in primo grado (al netto di eventuali sgravi parziali) ed i relativi interessi di ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto stesso, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. Si ricorda infine che dall’importo lordo dovuto per la definizione andranno scomputati, ai sensi del comma 7 dell’articolo 11, gli importi “già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225”.
al netto di sgravi parziali???????????????????
Ultima modifica di strelizia; 28-08-2017, 10:23.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Mette in conto eventuali sgravi parziali
ricorro in ctp mi danno ragione non in toto....se faccio adesione alla lite è come se la decisione del giudice non conti?
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