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    ORDINANZA DEL 05/05/2017 N. 10989/6 - CORTE DI CASSAZIONE

    Garanzie per il contribuente in caso di verifica previo accesso presso i propri locali


    In tema di “tributi non armonizzati”, le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. La Suprema Corte, nel ribadire tale principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24835/2015, ha cassato la sentenza della CTR lombarda che aveva ritenuto non applicabili le suddette garanzie. Nel caso di specie, infatti, i giudici lombardi avevano deciso di respingere il gravame del contribuente poiché l’atto impositivo derivava, oltre che dall’accesso presso gli uffici dello stesso, anche da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica.

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      SENTENZA DEL 11/04/2017 N. 1685/2 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA

      La residenza estera è fittizia quando il centro degli affari e degli interessi non solo economici è in Italia


      L'individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull'effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale.
      I giudici lombardi hanno ribaltato la sentenza di primo grado e ritenuto fittizia la residenza estera di due contribuenti italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in uno Stato avente un regime fiscale privilegiato.
      Nel caso di specie i giudici hanno fondato la propria decisione su una serie di indizi molto articolati che vanno dall'elevato numero di giorni trascorsi in Italia, alle documentate partecipazioni ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate, alla frequentazione di circoli privati, eventi mondani e sociali nel territorio nazionale, ai cospicui movimenti di capitale e bonifici esteri accreditati su istituti di credito italiani, fino allo sviluppo di rapporti affettivi con soggetti residenti in Italia.

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        ORDINANZA DEL 06/04/2017 N. 8982/5 - CORTE DI CASSAZIONE

        Qualificazione di un’attività economica come “professione abituale” ai fini dell’accertamento


        L’ente accertatore non può utilizzare le metodologie destinate ai soggetti che producono reddito d’impresa se l’attività economica soggetta ad accertamento non è qualificabile in termini di “professione abituale”. Lo dicono i giudici della Suprema Corte i quali, dopo aver verificato che dalla pronuncia impugnata non emergeva alcuna diretta valutazione, da parte dei giudici, della ricorrenza del requisito della “professionalità abituale”, hanno cassato la sentenza con rinvio alla stessa CTR. Nel caso di specie sia l’amministrazione finanziaria che le commissioni tributarie avevano ritenuto le tre vendite immobiliari effettuate dal contribuente come estrinsecazione di “professionalità abituale” e avevano dunque ritenuto legittimo di adottare la metodologia di accertamento prevista dall’art. 39,comma 2, D.P.R. n. 600/1973.

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          SENTENZA DEL 05/04/2017 N. 264/4 - CAUSE RIUNITE C-217/15 E C-350/15 - CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

          Ne bis in idem nei procedimenti penali per omesso versamento IVA


          "L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'IVA dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta a una società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati contro una persona fisica". La Corte di Giustizia europea sottolinea, infatti, come l'applicazione del principio del ne bis in idem, di cui al sopra citato articolo 50, presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali in questione. Nel caso di specie delle cause riunite C-217/15 e C-350/15, i giudici europei rilevano come le sanzioni tributarie siano state invece inflitte alle società, quali persone giuridiche, mentre i procedimenti penali siano stati avviati nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse, quali persone fisiche.

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            SENTENZA DEL 24/03/2017 N. 699/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA CALABRIA

            Onere probatorio in caso di fatture per operazioni inesistenti


            In ipotesi di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire la prova, anche presuntiva, che l’operazione fatturata non sia intercorsa tra i soggetti indicati in fattura, nonché indicare gli elementi indiziari su cui si fonda la supposta conoscenza o conoscibilità del cessionario o committente sulla fittizietà delle operazioni. La CTR di Catanzaro, facendo proprio tale orientamento della Suprema Corte (ord. n. 19148/2016) - che attribuisce, tra l’altro, al contribuente l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta - respinge l’appello della contribuente che aveva utilizzato quale costo deducibile una fattura ritenuta, invece, dall’Amministrazione finanziaria relativa ad operazioni inesistenti. Nel caso di specie la fattura contestata sarebbe, infatti, stata pagata interamente in contanti e nessun elemento documentale a supporto della propria posizione era stato fornito dalla contribuente.

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              SENTENZA DEL 22/03/2017 N. 7256/5 - CORTE DI CASSAZIONE

              Prova documentale anche per le donazioni dei genitori ai figli


              In tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta al contribuente che ha beneficiato di liberalità da parte dei genitori di fornire la prova documentale a dimostrazione che gli incrementi patrimoniali siano il frutto di una donazione del genitore. La Suprema Corte, ribadendo tale consolidato principio (Cass. n. 24597/2010), ha cassato la sentenza in esame che aveva ritenuto eccessiva la pretesa di una prova documentale per le singole donazioni operate in favore del figlio. Gli ermellini precisano, inoltre, che una volta che il contribuente abbia dedotto che il proprio incremento patrimoniale sia frutto di liberalità, è tenuto a documentare sia l'entità che la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito (Cass. n. 916/2016).

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                SENTENZA DEL 16/01/2017 N. 20/1 - COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

                Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati


                E' illegittimo il recupero dell'IVA non preceduto dal contraddittorio. La normativa comunitaria, infatti, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, impone l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati ed in particolare per l'IVA. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria regionale di Roma, accogliendo parzialmente l'appello della società contribuente, afferma che, data l'incertezza della posizione tributaria della società, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare un contraddittorio col contribuente e non limitarsi alla mera richiesta di documentazione.

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                  SENTENZA DEL 02/01/2017 N. 1/2 - COMMISSIONE TIBUTARIA REGIONALE DI AOSTA

                  Onere della prova a carico delle società di comodo o non operative


                  In materia di società di comodo o non operative spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni, indipendenti dalla propria volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. La CTR di Aosta, ispirandosi alla sentenza n. 21358/2015 della Suprema Corte, ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio in un contenzioso proposto avverso il diniego di disapplicazione di norme tributarie antielusive ex art. 37 bis, comma 8, DPR 600/73. Nel caso di specie il mero protrarsi per molti anni dell'inagibilità di un immobile, unico cespite iscritto a bilancio, non può configurarsi come circostanza oggettiva che giustifica la disapplicazione della normativa antielusiva in mancanza di prove puntuali e documentate che comprovino l'impossibilità di conseguire dei ricavi.

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                    SENTENZA DEL 14/12/2016 N. 3667/9 - COMM. TRIB. REG. PER L'EMILIA-ROMAGNA

                    In caso di operazioni infragruppo spetta al contribuente dimostrare il valore normale dei beni ceduti


                    Le transazioni infragruppo devono essere sempre valutate in base al valore normale dei beni ceduti, non rilevando il contesto della eventuale più ampia operazione economica all'interno della quale vengono eseguite. La CTR emiliana, rifacendosi alla giurisprudenza della Suprema Corte (sent. nn. 18392/2015, 13387/2016), afferma come, a norma dell'art. 110 comma 7 del TUIR, spetti all'Amministrazione finanziaria la sola dimostrazione dell'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente la dimostrazione che tali operazioni siano avvenute con valori di mercato da considerarsi normali.

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                      SENTENZA DEL 14/12/2016 N. 2194/13 - COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

                      Esigibilità dei crediti dell’Erario nei confronti dei soci di una società estinta


                      "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio" (Cass., SSUU, n. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013). Sulla base del suindicato principio della Corte di Cassazione, la CTR di Firenze ha respinto l'appello dell'ex socio unico e dell'ex amministratore unico di una società volontariamente cancellatasi dal Registro delle imprese e interessata da alcuni accertamenti fiscali effettuati negli anni in cui risultava ancora operativa. Secondo i giudici toscani la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società ma non l'inibizione per l'Ufficio finanziario di poter accertare la posizione fiscale del contribuente esistente al tempo dei fatti e di notificarla ai vecchi soci ed al liquidatore.

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