annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    di Bruno Tinti..

    Reato “sbagliato ”
    D&G assolti
    Di Bruno Tinti

    La Cassazione ha assolto Dolce e Gabbana:il fatto non sussiste. Quali le motivazioni non si sa ancora. Però, secondo me, che ho scritto la legge in base alla quale Dolce e Gabbana
    sono stati processati, i reati contestati ai due erano sbagliati. La storia è questa. I due, fino al 2004, erano proprietari della holding D&G s.r.l. che controllava Dolce & Gabbana s.r.l. a sua volta licenziataria dei marchi(Dolce&Gabbana, D&G e altri)di proprietà personale dei due stilisti; per il che gli pagava le relative royalties. Dolce & Gabbana s.r.l deteneva anche la maggioranza di Dolce & Gabbana Industria s.p.a., che era la società produttiva.

    Insomma i due si arricchivano sia con i dividendi distribuiti da Dolce & Gabbana Industria; sia con le royalties. Su questi redditi pagavano le relative tasse.

    Nel 2004 tutto cambia. Sono costituite
    in Lussemburgo Dolce & Gabbana Luxembourg s.a.r.l.e Gado s.a.r.l. La catena di controllo
    a questo punto è: D&G srl(italiana) controlla Dolce &Gabbana Luxembourg che a sua volta controlla Gado (lussemburghese)e Dolce & Gabbana srl (italiana). I marchi (vi ricordate, erano di proprietà di Dolce e Gabbana persone fisiche)sono venduti a Gado per 360
    milioni di euro (somma ridicola ma così si paga poco di plusvalenza).

    Gado concede i marchi
    in licenza a Dolce & Gabbana srl(italiana) che le paga royalties molto più elevate rispetto alla
    precedenti: 3/8 % contro lo 0,5/2,5%. Insomma, gli utili che prima andavano alle società italiane e ai due stilisti, adesso finiscono a Gado, dunque non più in Italia ma in Lussemburgo.
    E Dolce & Gabbana srl (italiana)abbatte i propri utili deducendo i costi rappresentati dalle royalties (non a caso elevate)che deve pagare a Gado. Una pacchia: soldi (tanti) e tasse (poche, aliquota 4 %) in Lussemburgo,utili ridotti per le società italiane, risparmi di imposta

    in Italia.La L. 74/2000 prevede (art. 3) un reato fatto apposta per questo
    tipo di frodi; si chiama “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”: “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
    sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.” Ora, il fine di evadere era evidente: utili e tasse
    in Lussemburgo, costi in Italia.

    IL MEZZO fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento (delle imposte) era la società lussemburghese Gado, priva di struttura fisica (domiciliata presso una società, Alter Domus, che fornisce servizi per l’amministrazione di società); amministrata da soggetti italiani, stabilmente residenti in Italia, gli stessi che amministravano (di fatto o di diritto) le società italiane; per due anni priva di dipendenti e dal 2005 con un solo (uno solo!Stiamo parlando di Dolce &Gabbana, non della sartina sottocasa) dipendente; con contabilità tenuta da Alter Domus.

    Per la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie c’era solo l’imbarazzo della scelta:fatture soggettivamente false emesse da Gado nei confronti di Dolce & Gabbana srl (italiana),solo apparentemente licenziataria dei marchi fittiziamente venduti a una società inesistente (la stessa Gado); costi fittizi, rappresentati dai pagamenti a una società inesistente portati indebitamente in deduzione dei ricavi;il tutto, ovviamente, annotato in contabilità e indicato nelle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. InsommaD&G& soci dovevano semplicemente essere incriminati per frode fiscale.




    Commenta


      Invece...La Procura di Milano incrimina gli imputati per truffa ai danni dello Stato. Da decenni la Cassazione ha spiegato che esiste un rapporto di specialità tra i reati tributari e la truffa: se c’è evasione di impostasi applica la legge tributaria penale, non il codice penale;l’incriminazione è priva di senso. In ogni modo, nel 2013 il Gup assolve tutti: Gado non è società fittizia.

      La Procura fa ricorso in Cassazione; che le dà ragione (in fatto; resta la corbelleria della truffa): sono ravvisabili i reati di infedele e omessa dichiarazione. Decisione curiosa. Se Gado è società realmente esistente, deve pagare le tasse in Lussemburgo; dunque non può presentare dichiarazioni infedeli in Italia; e nemmeno omettere di presentarle in Italia, visto
      che le deve presentare in Lussemburgo.

      Inoltre, se è realmente esistente, le sue fatture nei
      confronti di Dolce & Gabbana SRL (italiana) sono genuine e allora questa società le contabilizza legittimamente. Se è inesistente,si tratta di artificio (per questo, probabilmente, era stata contestata la truffa) e allora è frode fiscale e non dichiarazione infedele.

      Procura, Tribunale e Appello non hanno nulla da ridire sulla qualificazione giuridica ritenuta
      dalla Cassazione; che non è vincolante: la Procura avrebbe potuto riaprire le indagini, contestare la frode fiscale e rinviare a giudizio per questo reato; Tribunale e Appello avrebbero potuto rimandare gli atti in Procura a questo scopo.

      Ma nessuno fa niente: condanna a pena ridotta
      (1 anno e 6 mesi, la frode fiscale prevede condanne fino a 6 anni)per un’evasione di imposta pari, complessivamente, a un po’ più di 40 milioni di euro. E adesso la Cassazione assolve perché il fatto non sussiste.


      Il che significa,quasi certamente, che hanno ritenuto Gado società realmente esistente. Certamente questo è il punto centrale della vicenda. Ma non di minore interesse è capire perché, quando Gado è stata ritenuta un semplice schermo fabbricato per evadere le imposte,non è stato contestato il reato“giusto”.

      Commenta


        Non si dubita della legittima costituzione della gado lussemburghese, ma del tipo di reato contestato ai d&g, che, fosse stato azzeccato, a nulla avrebbe rilevato lo stato legale di tale società ma piuttosto tutto il disegno nel complesso.

        Commenta


          questo è quello che sostiene Tinti....(cioè colui che scrisse quella legge...)

          Commenta


            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Invece...La Procura di Milano incrimina gli imputati per truffa ai danni dello Stato. Da decenni la Cassazione ha spiegato che esiste un rapporto di specialità tra i reati tributari e la truffa: se c’è evasione di impostasi applica la legge tributaria penale, non il codice penale;l’incriminazione è priva di senso. In ogni modo, nel 2013 il Gup assolve tutti: Gado non è società fittizia.

            La Procura fa ricorso in Cassazione; che le dà ragione (in fatto; resta la corbelleria della truffa): sono ravvisabili i reati di infedele e omessa dichiarazione. Decisione curiosa. Se Gado è società realmente esistente, deve pagare le tasse in Lussemburgo; dunque non può presentare dichiarazioni infedeli in Italia; e nemmeno omettere di presentarle in Italia, visto
            che le deve presentare in Lussemburgo.

            Inoltre, se è realmente esistente, le sue fatture nei
            confronti di Dolce & Gabbana SRL (italiana) sono genuine e allora questa società le contabilizza legittimamente. Se è inesistente,si tratta di artificio (per questo, probabilmente, era stata contestata la truffa) e allora è frode fiscale e non dichiarazione infedele.

            Procura, Tribunale e Appello non hanno nulla da ridire sulla qualificazione giuridica ritenuta
            dalla Cassazione; che non è vincolante: la Procura avrebbe potuto riaprire le indagini, contestare la frode fiscale e rinviare a giudizio per questo reato; Tribunale e Appello avrebbero potuto rimandare gli atti in Procura a questo scopo.

            Ma nessuno fa niente: condanna a pena ridotta
            (1 anno e 6 mesi, la frode fiscale prevede condanne fino a 6 anni)per un’evasione di imposta pari, complessivamente, a un po’ più di 40 milioni di euro. E adesso la Cassazione assolve perché il fatto non sussiste.


            Il che significa,quasi certamente, che hanno ritenuto Gado società realmente esistente. Certamente questo è il punto centrale della vicenda. Ma non di minore interesse è capire perché, quando Gado è stata ritenuta un semplice schermo fabbricato per evadere le imposte,non è stato contestato il reato“giusto”.
            ritornando alle "brevi note" che ho postato il nocciolo sembra essere:
            "Di conseguenza, va evidenziato il rischio strisciante che contestazioni fondate sulla mancanza di sostanza economica - oggi escluse dall’area del penalmente rilevante ai sensi del novellato art. 10 bis, L. 212/2000 - sfocino nuovamente in addebiti di matrice penale qualora l’ipotesi dell’abuso della forma giuridica venga qualificata come espressione della più radicale – e giuridicamente incompatibile - ipotesi di negozio simulato, attraverso il percorso, invero tortuoso di una errata qualificazione della nozione di residenza fiscale".

            Commenta


              le motivazioni ora le abbiamo. ....(l'articolo era vecchio..) grazie Grey.

              Commenta


                Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
                ritornando alle "brevi note" che ho postato il nocciolo sembra essere:
                "Di conseguenza, va evidenziato il rischio strisciante che contestazioni fondate sulla mancanza di sostanza economica - oggi escluse dall’area del penalmente rilevante ai sensi del novellato art. 10 bis, L. 212/2000 - sfocino nuovamente in addebiti di matrice penale qualora l’ipotesi dell’abuso della forma giuridica venga qualificata come espressione della più radicale – e giuridicamente incompatibile - ipotesi di negozio simulato, attraverso il percorso, invero tortuoso di una errata qualificazione della nozione di residenza fiscale".

                si ...se fai il gioco delle tre carte....

                Commenta


                  Dobbiamo tornare come ai vecchi tempi...( sta già succedendo..) i ricchi non devono pagare le imposte perchè con i loro introiti devono innescare il circolo virtuoso dell'economia....
                  Ultima modifica di ROL; 24-08-2016, 14:35.

                  Commenta


                    (la loro....)

                    Commenta


                      di un pò Grey, anche tu in trepidante attesa?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X