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L'angolo di ROL
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Ne consegue che dal 22 ottobre 2015 le contestazioni sull’indeducibilità di costi in tema di transfer pricing, non vadano più segnalate all’autorità giudiziaria. Ad analoghe conclusioni si deve giungere per i casi di transfer pricing c.d. interno e per le rettifiche di costi sostenuti con imprese collocate in paradisi fiscali allorché l’esistenza della spesa sia provata a prescindere dalla sussistenza di economicità e/o convenienza.
Stante poi l’applicazione del regime del favor rei, confermato anche dalla Cassazione con la sentenza 40272/2015 ancorché riferita all’abuso del diritto, per i procedimenti penali pendenti che riguardano una di queste fattispecie, occorrerà tener conto dell’intervenuta irrilevanza penale delle violazioni contestate.
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A sorprendere però è la disinvoltura delle pratiche descritte nella lettera al collegio sindacale e nell’esposto, l’apparente mancanza di controlli e presìdi efficaci, l’entità delle cifre coinvolte e il peso abnorme assunto dalle operazioni con “altre parti correlate” rispetto a tutte le altre banche comparabili per dimensioni. Cosa sono le operazioni con “altre parti correlate”? Si tratta appunto delle operazioni realizzate con stretti familiari di amministratori, sindaci e altre figure di vertice della banca e con società riferibili a loro o a loro stretti familiari
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...volto/3507433/
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