Per quanto concerne, poi, la tenuta della contabilità, la predisposizione della bozza dibilancio e delle dichiarazioni, si avrà responsabilità penale del professionista, a titolo diconcorso, solo nel caso in cui questi svolga la prestazione in esecuzione delle direttive illecitedel cliente.Secondo la giurisprudenza, la ratio di tale previsione si rinviene, nel fatto che ilprofessionista può, in tali casi, rinunciare all'incarico conferitogli.
Diverso, invece, è il caso in cui il cliente fornisca dati falsi. In tale ipotesi, infatti, non puòconfigurarsi responsabilità penale del professionista, salvo che non vi sia prova dellaconsapevolezza della falsità di detti dati, da parte di quest’ultimo.Nel caso in cui la falsità dei dati forniti sia palese, invece, si configura una responsabilità delprofessionista, quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Diverso, invece, è il caso in cui il cliente fornisca dati falsi. In tale ipotesi, infatti, non puòconfigurarsi responsabilità penale del professionista, salvo che non vi sia prova dellaconsapevolezza della falsità di detti dati, da parte di quest’ultimo.Nel caso in cui la falsità dei dati forniti sia palese, invece, si configura una responsabilità delprofessionista, quantomeno a titolo di dolo eventuale.
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