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L'angolo di ROL
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I giudici di legittimità con la sentenza n. 16595/2023 hanno affermato il seguente principio di diritto “in tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, Tuir a seguito delle modifiche di cui all'articolo 13 legge 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’articolo 26, quinto comma, del DPR n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime”. Ad avviso della corte di Cassazione la teoria dell’incasso giuridico non può essere applicata successivamente alle modifiche apportate dall’articolo 13 D.Lgs. 147/2015.
azz...cambiato idea?
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Se fossi stata in quei posti non te l'avrei mai chiesto. Più che altro se avevi sentito qualcosa in questo senso, per avere conferme. I sindacati hanno sparato Venerdì.Ultima modifica di strelizia; 08-01-2024, 23:20.
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