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L'angolo di ROL

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    Ma partiamo dai numeri del “tesoro”: al momento i capitali sequestrati ai Riva che potrebbero essere subito usati per l’Ilva se fatti rientrare in Italia sono 1,2 miliardi, depositati su un conto della banca svizzera Ubs e di fatto “congelati” grazie alla nuova legge italiana sull’autoriciclaggio.
    Cifra che però potrebbe arrivare fino a 2 mld grazie ad “alcune tracce investigative” in corso della procura di Milano. Parlando dei filoni di indagine, Greco ha spiegato che “il primo ha come riferimento la questione dello scudo fiscale operato da un trust di cui Emilio Riva era beneficiario. Si tratta di 1,2 mld circa di cui 1 mld circa sono rimasti in Svizzera a Zurigo ma sono sostanzialmente italiani e sono stati sequestrati su incarico al Fondo unico Giustizia. Altri 200 mln sono già in Italia, in gestione a Banca Aletti, e sono già nella disponibilità concreta del Fondo unico giustizia”.
    Inoltre, il magistrato ha spiegato che sono “congelati all’estero altri 700 mln che fanno capo ad Adriano Riva che hanno la stessa origine del 1,2 mld già sequestrato. La futura amministrazione straordinaria, se riusciamo a portare questi soldi in Italia, potrà quindi godere di una base di partenza che in altre parti del mondo si sognano

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      Ma non è finita qui: un’altra indagine riguarda quella per frodi fiscali tramite derivati con Deutsche Bank e su cui pende un dibattimento e un processo penale a Milano. Poi c’è il filone che ha portato alla condanna di alcuni tra cui Fabio Riva, latitante a Londra, per truffa a danni dello Stato per utilizzazione impropria dei fondi erogati da Simest. Oltre alla condanna a sei anni in media degli imputati, c’è stata la confisca di 100 mln che sono denaro contante e immobili presi in Italia e potrebbero essere chiesti dal commissario straordinario, e sono sempre a disposizione”.

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        Ilva, dieci anni dopo Taranto è senza speranze - la Repubblica

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          Gratteri per Milano?

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Gratteri per Milano?
            https://calabria7.it/gratteri-lascia...a-e-possibile/

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              se la procura di Milano " vale un ministero e mezzo"
              se non era desiderato al ministero di giustizia
              andrà a Milano?

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                certo sarebbe una bella continuità....

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                  chissà magari assisteremo alla fuga di massa dalla regione delle domiciliazioni ahahahahah

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                    https://www.italiaoggi.it/archivio/d...10181148084179

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                      Rischio connesso alla monetizzazione dei crediti d’imposta - Uno dei fenomeni di elevato rischio individuato dall’UIF concerne la monetizzazione dei crediti d’imposta, connessi al riconoscimento di detrazioni fiscali.

                      A tal proposito vengono menzionate le misure fiscali straordinarie del Decreto Rilancio (Artt. 119, 120, 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020), nonché le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e il cd. “sismabonus”, misure per le quali la procedura di accesso prevede sovente l’intervento del consulente fiscale dell’azienda (o persona) richiedente, sia esso dottore commercialista, tributarista o consulente aziendale “generico”.

                      I rischi connessi a tali interventi, che devono essere opportunamente vagliati e misurati dal soggetto obbligato, in occasione dell’adeguata verifica del cliente (e del controllo costante per i rapporti di durata) riguardano, in particolare:
                      • a) l’eventuale natura fittizia dei crediti;
                      • b) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
                      • c) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

                      In relazione alla cessione di crediti fiscali fittizi ed altri indebiti utilizzi, la stessa UIF ha pubblicato, in data 10/11/2020 uno specifico schema di anomalia (schema D), ove sono delineate le condotte illecite più ricorrenti e significative dal punto di vista del profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari dei crediti e da quello oggettivo dei comportamenti rilevati.

                      Profili soggettivi del rischio - Tra gli indici più significativi e ricorrenti del profilo di rischio connesso ai soggetti che intervengono nel contratto di cessione del credito fiscale (o della detrazione) sono citati, a titolo esemplificativo, le seguenti caratteristiche dell’impresa cedente o cessionaria:
                      • recente costituzione o “riattivazione operativa”;
                      • presenza di forme giuridiche flessibili o semplici;
                      • assenza di strutture organizzative reali;
                      • coinvolgimento in plurime cessioni di crediti/accolli di debiti;
                      • frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa;
                      • presenza di soci e/o esponenti di dubbia reputazione o che appaiono come prestanome.

                      Profili oggettivi del rischio - Sotto il parallelo profilo oggettivo del rischio sono segnalate le seguenti condotte:
                      • utilizzo di rapporti bancari alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali;
                      • stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali;
                      • stipula di contratti di cessione di rami d’azienda costituiti in via pressoché esclusiva da crediti fiscali;
                      • presenza di plurime analoghe transazioni, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti;
                      • anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, quali l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da colui che trasmette il modello dichiarativo;
                      • condizioni economiche “sospette” pattuite per la cessione del credito fiscale, quali: prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito, modalità di riscossione del prezzo notevolmente vantaggiose per il cessionario;
                      • impieghi “sospetti” del corrispettivo derivante dalla cessione, quali: esecuzioni di bonifici verso l’estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all’acquisto di valute virtuali;
                      • utilizzo del credito per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

                      https://www.fiscal-focus.it/quotidia...demia,3,128738

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