Nuova tipologia di trasparenza per le società semplici per gli utili da essa percepiti dl n 124 del 2019 art 32 quater
Si, ho visto. Quindi tassazione per trasparenza ai soci e il relativo reddito avrà natura che dipenderà dalla natura del socio stesso e anche la relativa tassazione dipenderà dalla natura del socio
Una domanda: società semplice ha una partecipazione in società di capitali. I redditi di capitale saranno imputati per trasparenza ai soci e il relativo redditi è reddito d'impresa? O reddito di capitale?
Io penso reddito d'impresa (anche se s.s. non svolge attività d'impresa)
Tornando qua i dividendi relativi alla partecipazione della s.s. saranno imputati ai soci.
Se persone fisiche saranno tassati con ritenuta di imposta del 26% e dovranno essere considerati redditi di capitale
imprenditori individuali saranno tassati sul 58,14% della base imponibile, sulla quale si applicheranno le aliquote irpef e saranno considerati reddito d'impresa
Se i soci sono società di capitali sarà tassato il 5% della base imponibile sul quale si applicherà l'aliquota IRES al 24% e saranno considerati redditi d'impresa
Si, ho visto. Quindi tassazione per trasparenza ai soci e il relativo reddito avrà natura che dipenderà dalla natura del socio stesso e anche la relativa tassazione dipenderà dalla natura del socio
Ribaltata la decisione dell' ottobre 2019: l' ex maggiore del Noe, Giampaolo Scafarto e il colonnello dei carabinieri, Alessandro Sessa, andranno a processo nella vicenda Consip. Lo hanno deciso i giudici della corte d' Appello di Roma che hanno disposto per i due il rinvio a giudizio accogliendo la richiesta della Procura generale. https://www.dagospia.com/rubrica-29/...019-251391.htm
Ribaltata la decisione dell' ottobre 2019: l' ex maggiore del Noe, Giampaolo Scafarto e il colonnello dei carabinieri, Alessandro Sessa, andranno a processo nella vicenda Consip. Lo hanno deciso i giudici della corte d' Appello di Roma che hanno disposto per i due il rinvio a giudizio accogliendo la richiesta della Procura generale. https://www.dagospia.com/rubrica-29/...019-251391.htm
Appare evidente come tale assenza di garanzie costituisca un'anomalia contraria proprio alla prassi bancaria, essendo normale, nei contratti di mutuo, che l'istituto mutuante si cauteli da eventuali inadempimenti del mutuatario nella restituzione della somma proprio mediante la costituzione di garanzie, solitamente reali.
Infine, chiosa il Collegio d'appello, l'articolo 117 del Testo unico bancario non impone la stipula di finanziamenti per atto pubblico: da qui, la verosimiglianza dell'argomento secondo cui le parti avessero scelto tale forma solenne per far constare che l'atto di finanziamento fosse stato stipulato all'estero e, quindi, non fosse soggetto a imposizione fiscale.
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