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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    e se in contabilità semplificata??
    Si considera solo il valore iniziale e quello finale se non sbaglio (c'è scritto in uno degli articoli), la variazione non è rilevata

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      importante sta cosa...

      È da rilevare, inoltre, che, a seguito delle modifiche al codice civile apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili. Pertanto, le stesse non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’articolo 108, comma 1, del TUIR, limitato – in esito alle modifiche introdotte con l’articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, - alle “spese relative a più esercizi”. Pertanto, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) sono deducibili secondo il criterio di cassa.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Si considera solo il valore iniziale e quello finale se non sbaglio (c'è scritto in uno degli articoli), la variazione non è rilevata
        Le esistenze iniziali e le rimanenze finali sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito (disallineamento tra rimanenze contabili e rimanenze deducibili).


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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          Le esistenze iniziali e le rimanenze finali sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito (disallineamento tra rimanenze contabili e rimanenze deducibili).

          Ma scusa cosa significa questo?

          Con i nuovi modelli ISA, tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, hanno l’obbligo di indicare i valori delle esistenze iniziali e le rimanenze finali. In particolare, i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata, ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (regime forfettario o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta.

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            (prima applicazione.....un disastro....)
            Nuovi semplificati il documento per giustificare la ... - Fiscal Focus

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Ma scusa cosa significa questo?

              Con i nuovi modelli ISA, tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, hanno l’obbligo di indicare i valori delle esistenze iniziali e le rimanenze finali. In particolare, i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata, ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (regime forfettario o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta.
              A seguito del passaggio tra determinazione del reddito in base al principio di competenza e regime di cassa, per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non hanno più rilevanza ai fini della determinazione delle imposte.

              La rilevanza delle rimanenze iniziali si limita solo al primo anno di entrata nel nuovo regime di cassa o al primo anno di accesso nel regime semplificato per coloro che provengono dalla tenuta della contabilità con le modalità ordinarie.

              Pur non rilevando ai fini delle imposte, le rimanenze iniziali e finali dovranno essere esposte nel quadro del modello Redditi nonché nei futuri “Indici sintetici di affidabilità” (ISA) che dal 2019 andranno a sostituire gli Studi di settore e i Parametri.

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                domanda: perchè hanno fatto ciò??

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  A seguito del passaggio tra determinazione del reddito in base al principio di competenza e regime di cassa, per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non hanno più rilevanza ai fini della determinazione delle imposte.

                  La rilevanza delle rimanenze iniziali si limita solo al primo anno di entrata nel nuovo regime di cassa o al primo anno di accesso nel regime semplificato per coloro che provengono dalla tenuta della contabilità con le modalità ordinarie.

                  Pur non rilevando ai fini delle imposte, le rimanenze iniziali e finali dovranno essere esposte nel quadro del modello Redditi nonché nei futuri “Indici sintetici di affidabilità” (ISA) che dal 2019 andranno a sostituire gli Studi di settore e i Parametri.
                  Ma vedi che questi articoli a volte non aiutano a capire?

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    e se in contabilità semplificata??
                    le rimanenze non hanno più rilevanza ai fini del reddito, ma vanno comunque indicate nel rigo RG (a fini statistici credo)

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      Ma vedi che questi articoli a volte non aiutano a capire?

                      non tutte le esposizioni in dichiarazione concorrono al calcolo dell'imponibile......molte hanno solo un funzione di segnalazione/comunicazione...

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