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L'angolo di ROL

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    Mi sembrano però troppo tecnici questi articoli...

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Variazioni delle rimanenze
      Ai fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino, sono disciplinati dall’articolo 92 del TUIR. Le variazioni delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, concorrono a formare il reddito d’esercizio.

      Nel primo esercizio in cui sono rilevate le rimanenze, le stesse sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti, ovvero acquistati, nel periodo d’imposta, per la loro quantità.

      Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate secondo la modalità prevista per il primo esercizio di rilevazione, costituiscono voci distinte per gli esercizi di formazione. Nel caso in cui, invece, la quantità è diminuita, la diminuzione è imputata agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        La disposizione
        L’art. 10, comma 1, lett. c del TUIR prevede la possibilità di considerare in deduzione dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati in favore del coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

        Sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in rassegna gli assegni corrisposti in favore dei figli. Se la somma indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma complessivamente erogata. Tale importo non costituisce onere deducibile per il soggetto passivo che lo corrisponde.

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          (ripasso.....non tutto)

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            Variazioni delle rimanenze
            Ai fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino, sono disciplinati dall’articolo 92 del TUIR. Le variazioni delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, concorrono a formare il reddito d’esercizio.

            Nel primo esercizio in cui sono rilevate le rimanenze, le stesse sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti, ovvero acquistati, nel periodo d’imposta, per la loro quantità.

            Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate secondo la modalità prevista per il primo esercizio di rilevazione, costituiscono voci distinte per gli esercizi di formazione. Nel caso in cui, invece, la quantità è diminuita, la diminuzione è imputata agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
            Le variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci vanno nei costi della produzione, le variazione dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti vanno nel valore della produzione

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Le variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci vanno nei costi della produzione, le variazione dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti vanno nel valore della produzione
              e se in contabilità semplificata??

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Le variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci vanno nei costi della produzione, le variazione dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti vanno nel valore della produzione
                Per me è importante ricordarsi quali rimanenze vanno ad incrementare il reddito d'impresa e quali vanno a diminuire il reddito d'impresa...

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                  https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...a-f8d62eafd864

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                    La nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 66 del TUIR non reca più il rinvio agli articoli 92, 93 e 94 del TUIR con la conseguenza che non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli, salvo quanto si dirà nel successivo par. 4.2 per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del regime.

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                      Come già evidenziato, la relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017 ha chiarito che il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66 del TUIR è un regime “improntato alla cassa”; in tal senso, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro”. Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza.

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