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    Se l’amministratore non vigila sulla contabilità aziendale, può scattare per lui la condanna per evasione; e, a tal fine, basta il dolo eventuale. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza del 29 agosto 2018 n. 39230, con la quale i giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso del neo amministratore di una S.r.l. che aveva assunto la carica senza però visionare contabilità e bilanci.

    https://fiscopiu.it/articoli/news/il...dolo-eventuale

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      29-08-2018, 15:32
      1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

      2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
      a) (lettera soppressa);
      b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;


      NB: IL PERCETTORE DEVE ESSERE L'AUTORE O L'INVENTORE.....SE COSì NON FOSSE----> REDDITO DIVERSO (ATTENZIONE AI GIOCHETTI)
      è reddito diverso quello derivante dall'utilizzazione di terzi
      è reddito da lavoro autonomo quello derivante dallo sfruttamento diretta da parte dell'autore o inventore

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        1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

        2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
        a) (lettera soppressa);
        b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
        c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
        d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
        e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
        f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
        3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. f-bis)
        le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
        ATTENZIONE:

        Ai fini irpef, i compensi percepiti da un associato in partecipazione con apporto misto di capitale e lavoro configura:
        a) redditi diversi
        b) reddito da lavoro autonomo
        c) redditi di capitale

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          se fatt u cappott nuv

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            1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

            2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
            a) (lettera soppressa);
            b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
            c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
            d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
            e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
            f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
            3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. f-bis)
            le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
            ATTENZIONE:
            le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva :
            a) sono soggette a tassazione ordinaria di percezione
            b) sono soggette a tassazione separata
            c) concorrono a formare il reddito del percettore per l'importo superiore a euro 7500

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              Art. 54

              Determinazione del reddito di lavoro autonomo

              1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
              Una professionista ha emesso fattura per prestazioni professionali il 12 luglio 2017 ma ne ha percepito il corrispettivo, nel 2018. In quale anno nasce l'obbligazione tributaria?
              a) l'obbligazione tributaria nasce nel 2017
              b) l'obbligazione tributaria nasce nel 2018
              c) indifferentemente a scelta del contribuente

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                L'art. 36 comma 29, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, anche nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo, la rilevanza reddituale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso la cessione, a titolo oneroso, di beni strumentali. Con l'introduzione del comma 1 bis nell'art. 54 del TUIR (successivamente modificato dalla Legge Finanziaria 2007), infatti, è stato espressamente sancito che: "Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione". Con questa nuova disposizione il legislatore ha voluto armonizzare la disciplina afferente alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, collegando alla deducibilità del costo del bene strumentale la rilevanza reddituale della plusvalenza/minusvalenza eventualmente realizzata a seguito dell'alienazione dello stesso.
                Per i lavoratori autonomi le plusvalenze da cessione di oggetti d' arte e antiquariato sono:
                a) non imponibili
                b) sempre imponibili
                c) imponibili sono se di importo superiore a 10.000 €

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                  1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

                  2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
                  a) (lettera soppressa);
                  b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
                  c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
                  d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
                  e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
                  f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
                  3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. f-bis)
                  le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
                  Sono redditi di lavoro autonomo:
                  a) quelli prodotti nell'esercizio abituale-anche se non esclusivo-di arti e professioni
                  b) quelli prodotti nell'esercizio di lavoro indipendente, ma in forma associata
                  c) quelli prodotti nell'esercizio occasionale di arti e professione

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                    art 54

                    1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.

                    Il corrispettivo percepito dal professionista a fronte della cessione di parte della propria attività ad altro professionista:
                    a) rientra nella categoria del reddito di lavoro autonomo
                    b) è soggetto a tassazione separata
                    c) rientra nella categoria dei redditi diversi

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                      art 54 comma 1
                      ...... I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

                      Il contributo integrativo del 4% alla Cassa di Previdenza addebitato in fattura da un dottore commercialista al cliente:
                      a) è imponibile ai fini iva ma non è imponibile ai fini irpef
                      b) è imponibile ai fini irpef ma non è imponibile ai fini iva
                      c) non è imponibile nè ai fini iva nè ai fini irpef

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