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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
appost....ahahahah (anche le dichiarazioni)
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioLe novità
Fermo restando poi l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’iva sulle relative fatture, (come del resto già avveniva nel regime dei minimi), bisogna prestare particolare attenzione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con obbligo di assolvimento dell’IVA quali:
• acquisti intracomunitari: entro la soglia di € 10.000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in caso di superamento della soglia di € 10.000 il contribuente forfettario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (oltre che presentare l’Intrastat);
• prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRAUE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge.
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Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…);
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Inoltre non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi percepiti: a tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva. Pertanto in fattura, oltre a riportare la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e il riferimento normativo deve essere riportato anche che si tratta di “un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto“.
Infine, ulteriori esoneri sono: •
esclusione dall’IRAP; •
esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.
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Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Inoltre non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi percepiti: a tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva. Pertanto in fattura, oltre a riportare la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e il riferimento normativo deve essere riportato anche che si tratta di “un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto“. Infine, ulteriori esoneri sono: • esclusione dall’IRAP; • esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiocome si determina e i parametri di accesso ed esclusione.....fate da soli
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Ne ho trovato pure un altro...guarda un po' se è diverso...
e poi questo
https://www.guidafisco.it/nuovo-regi...e-reddito-1184
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