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    art 73

    2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

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      per obbligo....

      art 5...tuir
      art 167 CFC. tuir....
      art 73 comma 2 tuir ,,,,trust trasparenti....

      per opzione
      115 tuir
      116 tuir
      NB.....ora con l'IRI.....(che è opzionale)
      imprese familiari e società di persone....sfuggono all'obbligo del principio di trasparenza (se non prelevano gli utili)

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        L’attività investigativa, avviata nel 2016 da parte delle Fiamme Gialle del Gruppo di Firenze inizialmente nei confronti di 2 cooperative di trasporto operanti a Firenze e Livorno, ha consentito di individuare un articolato sistema fraudolento di evasione fiscale congeniato da un soggetto 48enne di origine pugliese, un 50 enne di origine siciliana con la complicità di un consulente fiscale avente uno studio p rofessionale a Napoli.

        la triade.....

        http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ilioni-di-euro

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          i pos...

          Al centro del meccanismo vi erano una serie di terminali POS portatili collegati con delle SIM card, formalmente intestati al cambiavalute veneziano ma, di fatto, in uso presso le vetrerie. Tali apparati venivano utilizzati per incassare i corrispettivi delle vendite in nero di preziosi vetri di Murano operati a turisti stranieri. Le somme incassate tramite i POS venivano accreditate sul conto corrente bancario di appoggio intestato al cambiavalute. Quest’ultimo, pressoché ogni mattina, si recava presso la propria banca per prelevare in contanti un importo corrispondente al totale delle somme incassate dalle vetrerie il giorno precedente tramite i terminali POS in discorso, addirittura 170.000 euro in una circostanza.

          Nel proprio ufficio, poi, il cambiavalute s’incontrava con i titolari delle vetrerie ai quali restituiva la quota parte di incassi di spettanza trattenendo una commissione del 5%. Sulla base delle ricevute POS e dei dati degli acquirenti stranieri fornitigli dalle vetrerie, il cambiavalute provvedeva a registrare nella propria contabilità le operazioni, classificandole come anticipi contante in valuta locale. In sostanza, quindi, il corrispettivo delle vendite dei manufatti di vetro veniva artificiosamente trasformato in un’operazione del cambiavalute, del tutto ininfluente per la contabilità delle vetrerie – visto che il denaro non transitava nei conti correnti aziendali – e formalmente in linea con l’operatività dell’intermediario, oltre che sostanzialmente ininfluente sotto il profilo fiscale.

          http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...etro-di-murano

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            NB.....ora con l'IRI.....(che è opzionale)
            imprese familiari e società di persone....sfuggono all'obbligo del principio di trasparenza (se non prelevano gli utili)
            Art. 55bis.

            Imposta sul reddito d’impresa. (1) tuir

            1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. (quella dell'ires, al 24%) Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

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              Art. 55bis.

              Imposta sul reddito d’impresa. (1) tuir

              1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. (quella dell'ires, al 24%) Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
              se per ipotesi i soci prelevassero tutti gli utili l'imposizione si sposterebbe dalla società al socio...(proprio perchè la società se li deduce)

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                dunque per ogni euro prelevato sarà tassato in capo al socio come REDDITO D'IMPRESA (entra nel suo reddito complessivo) e ogni ogni euro prelevato sarà deducibile per la società

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                  dunque per ogni euro prelevato sarà tassato in capo al socio come REDDITO D'IMPRESA (entra nel suo reddito complessivo) e ogni ogni euro prelevato sarà deducibile per la società
                  ---------> ATTENZIONE: APPLICABILE ANCHE PER LA PICCOLA TRASPARENZA...(116)

                  2bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo (2).

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                    e quindi anche per le SOCIETA' DI PROFESSIONISTI che operano sotto forma di piccola srl......

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                      (ovviamente dovete studiare dai testi.....queste sono solo le chiavi logiche per poter affrontare lo studio)

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                      Sto operando...
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