annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    farei il comma 8.....

    8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

    Commenta


      ed il comma 2.....

      2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

      criteri reciproci significa lettura a specchio dell'art 23 del tuir

      Commenta


        anche il comma 3...

        3. se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

        Commenta


          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Sono tassate solo per i redditi prodotti in italia:
          a) le persone fisiche residenti
          b) le persone fisiche non residenti
          c) le persone fisiche residenti e non residenti
          Ai sensi del TUIR, quale criterio si utilizza per stabilire se un reddito è prodotto all'estero?
          a) si considerano prodotti all'estero i redditi riconducibili n Italia ma di cittadinanza estera
          b) i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti per individuare quelli prodotti nel territorio dell Stato
          c) si considerano prodotti all'estero i redditi derivanti dalla vendita di beni e servizi a non residenti

          Commenta


            La rete e gli ufficiali delle forze dell’ordine coinvolti

            il team.....

            https://www.ilfattoquotidiano.it/201...iotti/4353572/

            Commenta


              I finanzieri hanno raccolto prove «per dimostrare l’esterovestizione della società verificata. Il termine tecnico “esterovestizione” designa una pratica attraverso la quale società attive sul territorio nazionale dichiarano fittiziamente di avere la sede all’estero per poter usufruire di un regime fiscale più vantaggioso».

              http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_pi...accusata.shtml

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                I finanzieri hanno raccolto prove «per dimostrare l’esterovestizione della società verificata. Il termine tecnico “esterovestizione” designa una pratica attraverso la quale società attive sul territorio nazionale dichiarano fittiziamente di avere la sede all’estero per poter usufruire di un regime fiscale più vantaggioso».

                http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_pi...accusata.shtml
                L’impresa opera in Italia attraverso sedi ad Alessandria e in Campania, mentre in Romania c’è solo la domiciliazione.

                c.d STRUTTURA DI PURO ARTIFICIO

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  PRINCIPIO DI TRASPARENZA PER OBBLIGO E PRINCIPIO DI TRASPARENZA PER OPZIONE (alla prossima...)
                  per obbligo....

                  art 5...tuir
                  art 167 CFC. tuir....
                  art 73 comma 2 tuir ,,,,trust trasparenti....

                  per opzione
                  115 tuir
                  116 tuir

                  Commenta


                    art 167...

                    Il meccanismo applicativo della CFC prevede che il reddito conseguito da parte della società controllata estera (CFC) nel paradiso fiscale deve essere imputato al soggetto residente in Italia, che controlla direttamente o indirettamente il soggetto economico non residente, a prescindere dal periodo di possesso della partecipazione e dall’effettiva percezione dei dividendi. Si realizza cosìla tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante italiano.

                    Commenta


                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      art 167...

                      Il meccanismo applicativo della CFC prevede che il reddito conseguito da parte della società controllata estera (CFC) nel paradiso fiscale deve essere imputato al soggetto residente in Italia, che controlla direttamente o indirettamente il soggetto economico non residente, a prescindere dal periodo di possesso della partecipazione e dall’effettiva percezione dei dividendi. Si realizza cosìla tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante italiano.
                      la tassazione CFC si applica anche ai Paesi non localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “white list”), al ricorrere congiunto di determinate condizioni (leggi articolo..)

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X