annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    vale solo per le persone fisiche?
    no....anche giuridiche...come faccio a saperlo? Me lo dice la norma....
    Titolo III, capo I: disposizioni comuni - disposizioni generali

    Commenta


      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      vale solo per le persone fisiche?
      No, anche per le persone giuridiche

      Commenta


        Ciao Rol, a dopo

        Commenta


          Il nostro legislatore ha scelto di applicare il metodo del credito d'imposta ...art 165 per risolvere il problema della doppia imposizione

          Commenta


            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Il nostro legislatore ha scelto di applicare il metodo del credito d'imposta ...art 165 per risolvere il problema della doppia imposizione
            però attenzione.....------> art 169 tuir


            Commenta


              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              però attenzione.....------> art 169 tuir

              Art. 169

              Accordi internazionali

              1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu' favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                Art. 169

                Accordi internazionali

                1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu' favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

                Se c'è convenzione tra paesi è questa che si applica. Se manca la convenzione o se pur in presenza della Convenzione nulla è previsto applico il 165. Ma se è presente la Convenzione ed è più favorevole per il contribuente l'applicazione del credito d'imposta applicherò il 165 (anche se la Convenzione è di rango superiore)...questo è il meccanismo...

                Commenta


                  Art. 165

                  Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

                  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate (cioè all'estero)a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione (è questo il credito d'imposta) dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
                  Ultima modifica di ROL; 14-05-2018, 11:02.

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Art. 165

                    Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

                    1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate (cioè all'estero)a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione (è questo il credito d'imposta) dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
                    Se hai immobile in grecia e li paghi imposta per 5000
                    ti ritasso in Italia per 4800

                    lo stato italiano restituisce 4800 e non 5000.

                    Commenta


                      i 200 li perdo?...In realtà no, potresti anche recuperarli....(il comma 6 dell'art 165 ma non vorrei incasinarvi....diventa troppo per i quizzetti....

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X