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L'angolo di ROL

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      Ho gli occhi a ics oggi...

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        Mi stai proponendo un corso?

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          stamattina frignavi per la mancanza di nesso logico tra gli argomenti...vero è che ognuno ha la sua logica. Per me prima del contenzioso era necessario fare cenno all'attività di verifica

          verififica--> accertamento----> contensioso........

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            Rol, accessi, ispezioni, verifiche oltre ad essere nel programma di tributario si collega ad amministrativo, come giustamente hai fatto notare...le sanzioni a diritto penale... vogliamo andare in una direzione o nell'altra? Posto che l'argomento sanzioni si ricollega alla riscossione che abbiamo già visto?

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Mi stai proponendo un corso?
              no...per dirti che molti corsi sono fatti in questo modo....SEGUONO QUESTO PERCORSO LOGICO

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                avevamo parlato di statuto del contribuente....interpelli, abuso ecc ..saltando tutta la parte della verifica.......

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  stamattina frignavi per la mancanza di nesso logico tra gli argomenti...vero è che ognuno ha la sua logica. Per me prima del contenzioso era necessario fare cenno all'attività di verifica

                  verififica--> accertamento----> contensioso........
                  Ma tu sei partito dall'accertamento e poi sei arrivato alla riscossione. La verifica dici di averla saltata. Intanto la riscossione me la sono fatta...(vorrei dire che io queste cose le ho già viste e qdi mi può pure andare bene...). Ora abbiamo visto la riscossione e torniamo alle verifiche. Io intanto leggo dai libri che sono il mio punto di riferimento principale, non può essere che così...e fare tutti questi salti, dal libro cosa devo leggere? Di nuovo gli accessi
                  Ultima modifica di strelizia; 25-10-2018, 18:39.

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                    Le modalità di svolgimento della verifica
                    Art. 12, L. 212/2000

                    Gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività economica del contribuente devono essere effettuati solo in presenza di «esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo», durante l’orario di lavoro e con «modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile alle attività stesse».

                    Co. 2 All’inizio della verifica, il contribuente deve essere informato delle ragioni che la giustificano, del suo oggetto e della facoltà di farsi assistere da un professionista «abilitato alla difesa di fronte agli organi della giustizia tributaria», nonché, in generale, degli obblighi cui deve sottostare e dei diritti che gli sono riconosciuti.

                    Co. 3 E’ facoltà del contribuente chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e dei registri e libri contabili venga effettuato «nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta».

                    Co. 4 Se il contribuente o il professionista che lo assiste durante la verifica presentano osservazioni e rilievi, i verificatori ne devono dare atto nel P.V.G. (= processo verbale giornaliero).

                    Co. 5 Salvo casi eccezionali – che vanno adeguatamente motivati – i verificatori non possono rimanere nella sede del contribuente per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi, prorogabili «per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine». Tale periodo è ridotto a quindici giorni – prorogabili di ulteriori 15 giorni – se la verifica riguarda soggetti in regime di contabilità semplificata e lavoratori autonomi

                    Co 6 Se il contribuente «ritiene che i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente», che però dispone di poteri poco incisivi.

                    Co. 7 «Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può» – nel rispetto del principio di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria – «comunicare entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che sono [=debbono essere] valutate dagli uffici impositori». «L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
                    Ultima modifica di ROL; 25-10-2018, 18:43.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      avevamo parlato di statuto del contribuente....interpelli, abuso ecc ..saltando tutta la parte della verifica.......
                      No, abbiamo visto anche l'accertamento

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                      Sto operando...
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