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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
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verififica--> accertamento----> contensioso........
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Rol, accessi, ispezioni, verifiche oltre ad essere nel programma di tributario si collega ad amministrativo, come giustamente hai fatto notare...le sanzioni a diritto penale... vogliamo andare in una direzione o nell'altra? Posto che l'argomento sanzioni si ricollega alla riscossione che abbiamo già visto?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
stamattina frignavi per la mancanza di nesso logico tra gli argomenti...vero è che ognuno ha la sua logica. Per me prima del contenzioso era necessario fare cenno all'attività di verifica
verififica--> accertamento----> contensioso........Ultima modifica di strelizia; 25-10-2018, 18:39.
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Le modalità di svolgimento della verifica
Art. 12, L. 212/2000
Gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività economica del contribuente devono essere effettuati solo in presenza di «esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo», durante l’orario di lavoro e con «modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile alle attività stesse».
Co. 2 All’inizio della verifica, il contribuente deve essere informato delle ragioni che la giustificano, del suo oggetto e della facoltà di farsi assistere da un professionista «abilitato alla difesa di fronte agli organi della giustizia tributaria», nonché, in generale, degli obblighi cui deve sottostare e dei diritti che gli sono riconosciuti.
Co. 3 E’ facoltà del contribuente chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e dei registri e libri contabili venga effettuato «nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta».
Co. 4 Se il contribuente o il professionista che lo assiste durante la verifica presentano osservazioni e rilievi, i verificatori ne devono dare atto nel P.V.G. (= processo verbale giornaliero).
Co. 5 Salvo casi eccezionali – che vanno adeguatamente motivati – i verificatori non possono rimanere nella sede del contribuente per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi, prorogabili «per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine». Tale periodo è ridotto a quindici giorni – prorogabili di ulteriori 15 giorni – se la verifica riguarda soggetti in regime di contabilità semplificata e lavoratori autonomi
Co 6 Se il contribuente «ritiene che i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente», che però dispone di poteri poco incisivi.
Co. 7 «Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può» – nel rispetto del principio di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria – «comunicare entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che sono [=debbono essere] valutate dagli uffici impositori». «L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».Ultima modifica di ROL; 25-10-2018, 18:43.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioavevamo parlato di statuto del contribuente....interpelli, abuso ecc ..saltando tutta la parte della verifica.......
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