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Il valigione del tirocinante

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    Art. 36.
    Comunicazione di violazioni tributarie


    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
    I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
    attivita' ispettive o di vigilanza ((nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria)) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
    vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come
    violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove
    previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme
    regolamentari per l'inoltro della denuncia penale,
    al comando della
    Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
    degli stessi,
    fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
    ..................................

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      E invece....

      7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
      dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
      regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
      finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste
      italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle
      societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
      intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
      di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione
      del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
      relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
      ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle
      garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra
      indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi
      operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e
      servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura
      finanziaria

      .......

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        Art. 36-bis.
        (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
        dovuti in base alle dichiarazioni)

        1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione
        finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione
        delle dichiarazioni relative all'anno successivo
        , alla liquidazione
        delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
        rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
        contribuenti e dai sostituti d'imposta. (54)
        2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
        dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
        l'Amministrazione finanziaria provvede a:
        a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
        b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
        c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a
        quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
        risultanti dalle dichiarazioni;
        d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
        e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
        f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
        premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
        ((2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.))
        3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ((ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
        4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
        ...........................

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          Testo in vigore dal: 1-1-2008
          al: 31-12-2015



          Art. 37. Controllo delle dichiarazioni Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. ((I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento)). In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.
          ....................

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            Art. 38.
            Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

            L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni
            presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo
            dichiarato
            risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o
            non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni
            dal reddito o le
            detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
            La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti
            dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
            su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie
            categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
            Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
            L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati
            nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono
            essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le
            dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie
            di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni
            semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.

            ((L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.


            La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.))
            ...................

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              ((I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento


              Perché informazioni fiscali relative a quelle imprese possono essere reperite dalle risultanze dei rapporti che intercorrono con le altre imprese per cui lavorano?

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Art. 39.
                Redditi determinati in base alle scritture contabili

                Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede
                alla rettifica:

                a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono
                a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e
                dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
                b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
                titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
                al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
                e successive modificazioni;
                c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
                indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo
                certo e diretto
                dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e
                4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri
                esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
                dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai
                verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
                contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
                d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
                indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
                dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di
                cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza
                e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle
                fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche'
                dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti
                dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
                concordanti.


                In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle
                imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle
                notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di
                prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
                scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di
                presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente
                comma:

                a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella
                dichiarazione;
                b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241;
                c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33
                risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto
                all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte
                dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili
                per causa di forza maggiore;
                d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni
                accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita'
                formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione
                sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel
                loro complesso
                le scritture stesse
                per mancanza delle garanzie
                proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di
                magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni
                sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita'
                annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati
                nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
                dell'art. 14 del presente decreto.
                d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti
                disposti dagli uffici
                ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri
                3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma,
                numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26
                ottobre 1972, n. 633.
                ((d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.)) ((115))
                Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
                applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli
                derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle
                scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19.

                Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art.
                18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
                precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso
                ai sensi del secondo comma del presente articolo.
                ...............................

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Art. 40.
                  Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
                  fisiche


                  Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti
                  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico
                  atto
                  agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi,
                  con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo
                  distinti i redditi fondiari.
                  Per quanto concerne il reddito
                  complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39
                  relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o
                  rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo
                  presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
                  anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
                  settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito
                  complessivo imponibile.

                  Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e
                  associazioni indicate nell'art. 5
                  del decreto del Presidente della
                  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai
                  fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e
                  ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle
                  persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano
                  le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle
                  dell'art. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in
                  accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di
                  societa' o associazioni equiparate
                  .

                  ..................

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Art. 40-bis
                    (( Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale ))

                    ((1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. 3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.))

                    ...............

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      art. 41. accertamento d'ufficio gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo i. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute. i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.


                      ...................

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