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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    i primi tempi non credo ne avrò voglia di scrivere sul forum....
    e vabbbbè ....tu te la cerchi :-)))

    https://www.youtube.com/watch?v=QvNeDrdoqKY

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      domani parliamo (solito sgamuiscio anche qui è assimilabile in un certo senso alla creazione di un "veicolo".....

      CONFERIMENTO DI UN COMPLESSO AZIENDALE (OPERAZIONE NEUTRALE DAL PUNTO DI VISTA FISCALE ) IN UNA SOCIETA' SEGUITA DALLA SUCCESSIVA CESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' CONFERENTE

      AGGIRAMENTO: VENDITA DIRETTA DELL'AZIENDA

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        Ok, quindi la finalità ultima di retrodatare l'operazione di fusione è quella di poter redigere un'unica dichiarazione dei redditi. E la tassazione è in testa all'incorporante.
        L RETRODATAZIONE, vale comunque sia nelle fusioni proprie (costituzione di società ex novo. Società A e B si fondono dando origine alla società C) che nelle fusioni per incorporazione (La società A mangia la società B. Resta sempre società A)

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          Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
          e vabbbbè ....tu te la cerchi :-)))

          https://www.youtube.com/watch?v=QvNeDrdoqKY
          :-))))

          https://www.youtube.com/watch?v=s_7rz5xzkkw

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            ok.....vado.

            (non studiate molto oggi è domenica!!)

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              Solo i tirocinanti studiano di domenica...:-))))

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                ..qst era il mio video post esame...ladruncolo

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                  Ok...grazie... Ciauuuu

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                    Ieri……

                    Pur non sussistendo nell’ordinamento tributario italiano una norma antielusiva generale, a detta carenza ha posto rimedio la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la formulazione della teoria dell’abuso del diritto, “ secondo la quale la strumentalizzazione degli istituti giuridici per conseguire indebiti risparmi d’imposta stravolge lo scopo dei principi fondamentali dell’ordinamento”. Per le Entrate, l’utilizzo dello “strumento giuridico della rinuncia, sia pure non contrastante con alcuna specifica disposizione, è utilizzato dall’istante al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale e concretizza,pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, un abuso del diritto”. La nozione di abuso del diritto, quindi, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Suprema, assume il ruolo di una clausola generale utilizzabile per l’intero ordinamento tributario.

                    Questo perché l’elusione era nel 37 bis dpr 600/73 si occupava solo delle imposte dirette….)

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                      Oggi…

                      La situazione sembrerebbe migliorata infatti , come sapete , lo statuto del contribuente essendo norma “ generale” non limita la sua azione solo ad un tipo d'imposta

                      Ma si tratta di presidio depotenziato volto in realtà a limitare l’azione di una certa giurisprudenza più garantista a protezione degli interessi fiscali (art 53 della costituzione ) …..

                      Att 10 bis (statuto del contribuente)

                      Comma 3……..il nostro caro inciso.....

                      anche in ordine organizzativo o gestionale” (c’è nè per tutti…..) “ anche quando ‘l’attività economica del contribuente sia professionale)

                      E la parolina magica del comma 4…..

                      “Resta ferma”………….

                      (due autentiche picconate…)

                      +

                      Come, ho già ripetuto più volte, la depenalizzazione dei comportamenti abusivi……(la sanzione amministrativa non spaventa……)

                      Le entrate fiscali graveranno ancor di più sui poveracci secondo me……




                      Ultima modifica di ROL; 15-11-2015, 17:37.

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