NOTIFICA AVVISO. VALE L’INDIRIZZO INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Cassazione tributaria, sentenza depositata l’11 novembre 2015
Il fisco deve notificare gli atti d’accertamento presso l’indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi. Altrimenti il procedimento notificatorio è nullo. È quanto emerge, sintetizzando al massimo, dallasentenza n. 23024/15 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione nel termine di legge.
L’atto di riscossione è stato annullato dalla CTR del Lazio in ragione della riscontrata nullità del procedimento di notificazione del prodromico avviso di accertamento. Di qui il ricorso in Cassazione del fisco, che però è stato respinto.
Quanto all’asserita nullità della notifica dell’atto d’accertamento, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’avviso era stato correttamente notificato nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, anziché in quello indicato nella dichiarazione dei redditi, posto che l’indicazione da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi dell’indirizzo della propria abitazione non costituisce elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 600/73.
La Suprema Corte ha ritenuto l’assunto dell’Agenzia infondato.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha contestato il fatto che il contribuente avesse indicato in dichiarazione un indirizzo diverso da quello in cui era stato notificato l’avviso; prendendo le mosse da questo rilievo, i giudici del Palazzaccio hanno motivato la conferma del verdetto di secondo grado nei termini che seguono.
A norma dell’art. 58 del D.P.R. 600/73, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. La norma stabilisce, altresì, che “in tutti gli atti che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo”.
A mente, invece, dell’art. 60 del D.P.R. 600/73: “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. La norma in parola non precisa particolari requisiti formali per l’elezione di domicilio.
E allora, se è pacifico, come nella fattispecie, che il contribuente ha indicato nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, “tale indicazione non può che equivalere ad elezione di domicilio nel suddetto indirizzo”. La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che, nel caso di difformità tra residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notifica dell’avviso perfezionatosi presso quest’ultimo indirizzo (cfr. Cass. n. 15258/2015, da ultimo).
Cassazione tributaria, sentenza depositata l’11 novembre 2015
Il fisco deve notificare gli atti d’accertamento presso l’indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi. Altrimenti il procedimento notificatorio è nullo. È quanto emerge, sintetizzando al massimo, dallasentenza n. 23024/15 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione nel termine di legge.
L’atto di riscossione è stato annullato dalla CTR del Lazio in ragione della riscontrata nullità del procedimento di notificazione del prodromico avviso di accertamento. Di qui il ricorso in Cassazione del fisco, che però è stato respinto.
Quanto all’asserita nullità della notifica dell’atto d’accertamento, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’avviso era stato correttamente notificato nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, anziché in quello indicato nella dichiarazione dei redditi, posto che l’indicazione da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi dell’indirizzo della propria abitazione non costituisce elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 600/73.
La Suprema Corte ha ritenuto l’assunto dell’Agenzia infondato.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha contestato il fatto che il contribuente avesse indicato in dichiarazione un indirizzo diverso da quello in cui era stato notificato l’avviso; prendendo le mosse da questo rilievo, i giudici del Palazzaccio hanno motivato la conferma del verdetto di secondo grado nei termini che seguono.
A norma dell’art. 58 del D.P.R. 600/73, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. La norma stabilisce, altresì, che “in tutti gli atti che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo”.
A mente, invece, dell’art. 60 del D.P.R. 600/73: “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. La norma in parola non precisa particolari requisiti formali per l’elezione di domicilio.
E allora, se è pacifico, come nella fattispecie, che il contribuente ha indicato nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, “tale indicazione non può che equivalere ad elezione di domicilio nel suddetto indirizzo”. La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che, nel caso di difformità tra residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notifica dell’avviso perfezionatosi presso quest’ultimo indirizzo (cfr. Cass. n. 15258/2015, da ultimo).
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