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Il valigione del tirocinante

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    Io vado a dormire che sono distrutta...'notte

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      Notte

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        http://www.ilfattoquotidiano.it/2015...utile/2204881/

        ( Ma che ci vanno a fare...)

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          Le nuove norme sull’assegnazione agevolata di beni ai soci e sulla trasformazione in società semplice

          Le nuove norme sull’assegnazione agevolata di beni ai soci e sulla trasformazione in società semplice prevedono un’imposizione sostitutiva differenziata a seconda che la società risulti di comodo o meno.
          Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle suddette operazioni, infatti, l’imposta sostitutiva è prevista in via ordinaria nella misura dell’8%; se, però, le società risultano non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione (così si esprime l’art. 9 comma 2 del disegno di legge di stabilità), l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene elevata al 10,5%.

          In sostanza, viene previsto un aggravio per le società che risultano di comodo, anche se questa verifica viene svolta non su un anno solo, ma su un triennio. Considerando che le suddette operazioni avverranno nel lasso di tempo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016, i periodi d’imposta da prendere in considerazione sono il 2013, il 2014 e il 2015. Qualora la società non sia risultata di comodo né nel 2013, né nel 2014, non si pongono particolari problemi per la stima dell’imposta sostitutiva da pagare: anche se la società risultasse di comodo per il 2015, infatti, la regola del “due su tre” farebbe da scudo alla società, consentendo di beneficiare dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%. Allo stesso modo, per una società di comodo sia per il 2013 che per il 2014 è certa l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 10,5%, anche se la società non risultasse di comodo per il 2015.
          Le stime si complicano, invece, per le società che sono di comodo per uno solo tra i periodi d’imposta 2013 e 2014, sicché risultano decisive le risultanze del 2015, le quali in molti casi necessitano di dati (bilancio d’esercizio, congruità o meno agli studi di settore ecc.) normalmente conoscibili solo mesi dopo la chiusura dell’esercizio (per gli studi di settore molti mesi dopo).
          Pare utile a questi fini richiamare l’orientamento che l’Agenzia delle Entrate aveva assunto nell’ambito dello scioglimento agevolatoprevisto dall’art. 1 commi 111 e seguenti della L. 296/2006 per le società considerate non operative per il periodo d’imposta 2006. Nella circolare n. 25 del 4 maggio 2007 si era rilevato che, in linea di principio, la società si considerava non operativa (e, quindi, titolata all’agevolazione) se i ricavi effettivi erano inferiori a quelli minimi, e ciò indipendentemente dal reddito dichiarato (lo status di società non operativa, infatti, si misura sui ricavi e non sul reddito).
          Non erano invece state ammesse ai benefici le società escluse dalla disciplina in presenza di cause di esclusione automatiche (es. numero di soci non inferiore a 50 unità, presenza nei due esercizi precedenti di un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, ecc.). Nell’attuale contesto, la regola dovrebbe essere quella per cui non si considerano non operative, oltre alle società con ricavi “congrui”, le società escluse dalla disciplina in virtù delle suddette cause di esclusione o (situazione non presa in considerazione dalla circolare n. 25/2007, in quanto la normativa allora in vigore non le contemplava ancora) delle cause di disapplicazione automatica previste dal Provvedimento del 14 febbraio 2008.
          Su queste ultime, però, la valutazione è più difficoltosa, in quanto alcune di esse hanno carattere parziale: considerando ad esempio le società immobiliari, la disapplicazione è limitata agli immobili concessi in locazione ad enti pubblici o locati a canone vincolato, mentre continua a permanere l’obbligo di calcolare i ricavi minimi sui rimanenti immobili.
          Non sono di comodo le società escluse dalla disciplina
          Ritornando all’esame della circolare n. 25/2007, in essa si diceva che l’eventuale istanza di disapplicazione (seguita o meno dal provvedimento di accoglimento) non precludeva l’accesso allo scioglimento agevolato (la società era, quindi, considerata non operativa agli specifici fini dell’agevolazione, anche se poi l’interpello veniva accolto).
          Si ritiene che nell’attuale contesto tale chiarimento non sia più valido, e che quindi l’accoglimento dell’interpello per il 2015 escluda la società dal novero di quelle di comodo (con la conseguenza che, se ciò è decisivo per la regola del “due su tre”, la società potrebbe beneficiare dell’aliquota dell’8%); la risposta all’interpello dovrebbe, infatti, arrivare in tempo per il versamento della prima rata, fissato al 30 novembre 2016.
          Un’ultima annotazione riguarda le società in perdita sistematica: sebbene l’art. 9 in commento menzioni le sole società non operative (per insufficienza dei ricavi), la relazione illustrativa al disegno di legge parifica a questi fini le due fattispecie, con la conseguenza che le società che risultassero di comodo per due periodi d’imposta su tre anche in virtù della normativa sulle società in perdita subirebbero l’aggravio al 10,5% dell’imposta sostitutiva, soluzione che non emerge dal dato letterale della norma.

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            OIC 21 CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI

            Rilevazione dividendi anticipabile alla maturazione degli utili

            Le condizioni necessarie per poter usufruire di tale opzione sono individuate nel documento OIC 21



            In previsione della chiusura dei bilanci relativi al 2015, può essere utile soffermarsi sui criteri di imputazione dei dividendi per verificare le condizioni che ne consentono l’imputazione.
            La nuova versione del principio contabile OIC 21 contiene alcune precisazioni riguardanti la contabilizzazione dei dividendi. In particolare, viene sottolineato come la distribuzione dei dividendi da parte della partecipata generi sempre proventi finanziari, a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione. Indipendentemente dalla classificazione della partecipazione (nelle immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante) e dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione, i proventi dell’investimento vanno iscritti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate, nella voce C.15 “Proventi da partecipazioni” del Conto economico.
            Il richiamato documento OIC prevede, inoltre, che la contabilizzazione dei dividendi avvenga nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante, vale a dire a seguito della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve.
            È poi previsto che la rilevazione dei dividendi da società controllate sia anticipabile all’esercizio di maturazione dei relativi utili. Tale opzione è però percorribile a condizione che il bilancio sia stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.

            Un’ulteriore facoltà è concessa alle controllanti che hanno pieno dominiosull’assemblea della controllata: in questo caso è possibile anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.
            L’iscrizione per competenza dei dividendi comporta il sorgere di una differenza temporanea, essendo tale posta assoggettata ad imposizione, secondo il criterio di cassa, nel periodo di imposta in cui è percepita. In tali fattispecie, pertanto, sarà necessario imputare a Conto economico oltre ai dividendi anche le relative imposte differite calcolate sull’importo rilevante ai fini IRES.
            Specifiche considerazioni sono necessarie nei casi in cui si valuti la partecipazione con il metodo del patrimonio netto. L’art. 2426 n. 4 c.c. prevede infatti che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio del costo, con il metodo del patrimonio netto. Come sottolineato nel documento contabile OIC 17, con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti. Il costo originario sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione in un’altra società viene, infatti, periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante:
            - la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite;
            - le eventuali altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

            Se nell’esercizio la controllata (o collegata) ha conseguito un utile, nel bilancio della partecipante dovrà essere rilevata (per il pro quota di competenza) una componente positiva di reddito, determinando come contropartita un incremento del valore della partecipazione. In tali circostanze, pertanto, i dividendi distribuiti dalla partecipata non possono essere imputati nel Conto economico, al fine di evitare un’evidenteduplicazione.
            Il nuovo documento contabile OIC 21 introduce poi una disciplina ad hocper la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie. In particolare, nelle fattispecie di attribuzione di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale, l’operazione non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi né una modifica del valore di iscrizione della partecipazione.
            Tale impostazione appare essere coerente con il contenuto del § 21 del principio contabile, dove è previsto che “nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione”.

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              La mancanza di certezza fiscale impedisce la costituzione di STP


              Nel novembre di quattro anni fa il legislatore promulgava la L. n.183/2011 e, nell’occuparsi della riforma degli ordini professionali, interveniva sulle società tra professionisti, le cosiddette STP. In particolare consentiva la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali entro gli ambiti dei modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Nel contempo abrogava la L. n.1815/39.
              Le società tra professionisti avrebbero dovuto consentire alle professioni di poter utilizzare un istituto, o strumento che dir si voglia, idoneo a disciplinare l’“essere” delle stesse e l’attività associata dei professionisti, appartenenti a una stessa categoria o a categorie diverse (leggasi per queste ultime società multidisciplinari).
              Nel febbraio 2013 è stato fatto poi un Regolamento (DM n. 34/2013) per spiegare gli aspetti terminologici contenuti nella legge, l’ambito di applicazione e altro ancora.
              Ma, a distanza di quattro anni, “varare” una società tra professionisti, unidisciplinare o multidisciplinare, facendo riferimento alle STP è ancora impossibile, in quanto significa venire a ritrovarsi in una situazione, che se a livello civilistico può considerarsi regolamentata dalle disposizioni societarie, dall’altro rimane indefinita, e anzi paradossale, allorché ci si sofferma e ci si imbatte negli aspetti fiscali e previdenziali.
              E tutto perché per le società tra professionisti non è stato detto che il reddito che da esse promana non è un reddito d’impresa ma solo e soltanto professionale, con la conseguente e naturale assoggettabilità al reddito determinato con il criterio di cassa e non di competenza e con l’applicazione, anch’essa naturale, della contribuzione previdenziale prevista per i professionisti.



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                cessioni gratuite IVA

                http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.11.09_06.pdf

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                  redditi diversi : lottizzazione

                  http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.11.09_05.pdf

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                    novità sanzioni : infrazioni ripetute

                    http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.11.09_01.pdf

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                      versamenti e prelevamenti sospetti la norma di riferimento: Art. 32 dpr 600/73

                      i dati relativi alle movimentazioni rilevate sui conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizionisono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.



                      illegittima acquisizione dei dati bancari

                      cass. 4987/2003

                      la mancanza dell’autorizzazione (della dre o della gf) non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti atteso che la stessa attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel cpp)di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite

                      cass. 28695/2005

                      “l’autorizzazione dell’a.g., richiede per la trasmissione agli ufficifinanziari dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla g.f. Nell’ambito di un procedimento penale, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell’autorizzazione se può avere riflessi anche disciplinari in capo al trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità del’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi”.

                      Cass. 4001/2009

                      conferma entrambi i principi di cui sopra
                      Ultima modifica di ROL; 10-11-2015, 08:50.

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