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Il valigione del tirocinante

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    Comunque..alcune operazioni...

    Per l'imposta di registro...


    Conferimento di un complesso aziendale in una società seguita dalla successiva cessione da parte della società conferente

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      Molte operazioni che riguardano le fusioni....insomma sostanzialmente tutte quelle che erano indicate nel vecchio 37 bis dpr 600....

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Comunque..alcune operazioni...

        Per l'imposta di registro...


        Conferimento di un complesso aziendale in una società seguita dalla successiva cessione da parte della società conferente
        OK. E questo è un esempio di abuso?

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          Di non poco conto, dunque, i profili problematici che restano sullo sfondo di una riforma che pure deve essere salutata con favore.
          A una prima lettura, ne saltano all'occhio almeno due.
          Il primo, come detto, è quello della definizione della categoria delle specifiche disposizioni anti-elusive che restano passibili di integrazione del precetto penale: un'operazione di cui la nota vicenda Dolce e Gabbana ha dimostrato tutta la problematicità.
          Per fare un esempio, si potrebbe citare la disciplina dei prezzi di trasferimento, che parte della dottrina aveva già indicato come prototipo di elusione codificata compatibile con il precetto penale.
          Il problma dovrà però essere letto alla luce della imminente riforma dei delitti tributari.
          Il secondo profilo problematico attiene all'opzione per la sanzionabilità in sede amministrativa delle condotte abusive, in un contesto in cui le etichette, ci si riferisce evidentemente al problema del ne bis in idem, sono sempre meno vincolanti.

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            Ohhhhhh so 13 commi!!!!

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              Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggio
              OK. E questo è un esempio di abuso?
              Si

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                Le società di comodo
                Ascrivibile al fenomeno dell’abuso del diritto è il fenomeno delle cd. società di comodo chemirano a lucrare i benefici fiscali, tipici dell’attività imprenditoriale, in relazione alla fruizione dibeni che non sono in realtà utilizzati per lo svolgimento di attività imprenditoriale, bensìmeramente goduti da chi, in sostanza, ne è proprietario.Il meccanismo è regolato dall’art. 30 dell’art. n. 724/1994, intitolato «Società di comodo.Valutazione dei titoli» che, al comma primo, prevede che: «agli effetti del presente articolo lesocietà per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e inaccomandita semplice... si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi,degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal contoeconomico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando leseguenti percentuali…»Ove il test presuntivo, regolato dal comma 2 della medesima norma rispetto a precisi parametridia risultato positivo, il reddito della società (qualificabile, a quel punto, “di comodo”) vienerideterminato presuntivamente, secondo i parametri matematici indicati dal successivo comma3, anch’essi ancorati al valore dei beni posseduti.

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                  Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggio
                  OK. E questo è un esempio di abuso?
                  Perché quando studierai l'imposta di registro vedrai che un conto é l'imposta proporzionale, altra cosa é l'imposta fissa

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                    Qui si maschera un trasferimento d'azienda.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Perché quando studierai l'imposta di registro vedrai che un conto é l'imposta proporzionale, altra cosa é l'imposta fissa
                      Sì, essa è proporzionale. Esempio più comune è l'imposta di registro sui contratti di locazione.
                      Tutti gli altri casi:
                      • gli atti scritti indicati nella tariffa, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
                      • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia;
                      • operazioni societarie come: istituzione o trasferimento in Italia della sede legale o amministrativa di enti o società estere, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc.
                      • atti formatisi all'estero e aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o trasferimento di altri diritti reali o la locazione o affitto di beni immobili o aziende situate nel territorio dello Stato.

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