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Il valigione del tirocinante

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    http://www.ilfattoquotidiano.it/2015...nnino/2186917/

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      https://www.youtube.com/watch?v=oUx2MYlkIBY

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        per l'esame a.e.basta un buon manuale....avere già in questo momento le novità vi renderà più veloce l'apprendimento quando saranno disponibili i testi e gli aggiornamenti delle dispense (se ci saranno) .....
        Ok. Anche perché non sempre capisco bene. Qua ad esempio

        Abuso del diritto: quando si verificano i presupposti

        In base all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il primo presupposto costitutivo dell’abuso del diritto è l’assenza di sostanza economica e la norma stabilisce che sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
        In particolare, e quindi a mero titolo esemplificativo, la norma indica due indici di mancanza di sostanza economica:
        - la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e
        - la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.


        Si tratta di una previsione di complessa interpretazione e applicazione pratica per la quale il legislatore si è fortemente ispirato alla Raccomandazione della Commissione del 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva che - fra le situazioni che danno a luogo a una costruzione artificiosa - indica, oltre alle due fattispecie ora previste dall’art. 10-bis dello Statuto, anche quelle che comprendono elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente e le operazioni concluse aventi natura circolare.La complessità interpretativa consiste nel fatto che alcune delle fattispecie sopra indicate sono facilmente inquadrabili tra le situazioni prive di sostanza economica, altre meno.
        Ad esempio, le operazioni circolari e le operazioni che contengono elementi che si annullano a vicenda sono certamente sintomatiche di una assenza di sostanza economica in quanto non producono alcuna modifica economica e patrimoniale delle parti che partecipano all’operazione.


        Nelle operazioni indicate nella norma, invece, si richiamano delle fattispecie che, in realtà, una sostanza economica la contengono ma è perseguita mediante forme o strumenti giuridici non coerenti o non conformi a normali logiche di mercato. Insomma, una operazione circolare non ha sostanza economica ma l’utilizzo di uno strumento giuridico incoerente per perseguire un risultato economico dà luogo, pur sempre, a una operazione con sostanza economica.


        Il secondo presupposto della nozione di abuso/elusione è l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito. Per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
        Viene quindi opportunamente ribadito - lo si è dimenticato per troppo tempo - che il “cuore” della fattispecie dell’abuso è la realizzazione di un vantaggio non voluto dal legislatore, ottenuto attraverso un comportamento che, pur non violando direttamente l’obbligo o il divieto, riesce ad aggirarlo. E la verifica dell’aggiramento va fatta avendo riguardo al contenuto obiettivo degli obblighi e dei divieti senza “lasciare spazio” a opinioni soggettive e giudizi di carattere discrezionale.


        In merito al terzo elemento costitutivo dell’abuso (essenzialità del vantaggio fiscale indebito), la relazione illustrativa chiarisce che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa; deve, quindi, aver assunto un peso “prevalente” al momento dell’assunzione della scelta.
        Anche in questo caso, appare evidente il riferimento alla Raccomandazione e, in particolare, al punto 4.6. laddove si legge che la finalità elusiva di un atto “deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso



        dovrei sapere di piu' delle operazioni circolari ad esempio. Mi fa pensare a schemini che dovrei fare per capire quali sono

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Ok. Anche perché non sempre capisco bene. Qua ad esempio

          Abuso del diritto: quando si verificano i presupposti

          In base all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il primo presupposto costitutivo dell’abuso del diritto è l’assenza di sostanza economica e la norma stabilisce che sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
          In particolare, e quindi a mero titolo esemplificativo, la norma indica due indici di mancanza di sostanza economica:
          - la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e
          - la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.


          Si tratta di una previsione di complessa interpretazione e applicazione pratica per la quale il legislatore si è fortemente ispirato alla Raccomandazione della Commissione del 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva che - fra le situazioni che danno a luogo a una costruzione artificiosa - indica, oltre alle due fattispecie ora previste dall’art. 10-bis dello Statuto, anche quelle che comprendono elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente e le operazioni concluse aventi natura circolare.La complessità interpretativa consiste nel fatto che alcune delle fattispecie sopra indicate sono facilmente inquadrabili tra le situazioni prive di sostanza economica, altre meno.
          Ad esempio, le operazioni circolari e le operazioni che contengono elementi che si annullano a vicenda sono certamente sintomatiche di una assenza di sostanza economica in quanto non producono alcuna modifica economica e patrimoniale delle parti che partecipano all’operazione.


          Nelle operazioni indicate nella norma, invece, si richiamano delle fattispecie che, in realtà, una sostanza economica la contengono ma è perseguita mediante forme o strumenti giuridici non coerenti o non conformi a normali logiche di mercato. Insomma, una operazione circolare non ha sostanza economica ma l’utilizzo di uno strumento giuridico incoerente per perseguire un risultato economico dà luogo, pur sempre, a una operazione con sostanza economica.


          Il secondo presupposto della nozione di abuso/elusione è l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito. Per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
          Viene quindi opportunamente ribadito - lo si è dimenticato per troppo tempo - che il “cuore” della fattispecie dell’abuso è la realizzazione di un vantaggio non voluto dal legislatore, ottenuto attraverso un comportamento che, pur non violando direttamente l’obbligo o il divieto, riesce ad aggirarlo. E la verifica dell’aggiramento va fatta avendo riguardo al contenuto obiettivo degli obblighi e dei divieti senza “lasciare spazio” a opinioni soggettive e giudizi di carattere discrezionale.


          In merito al terzo elemento costitutivo dell’abuso (essenzialità del vantaggio fiscale indebito), la relazione illustrativa chiarisce che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa; deve, quindi, aver assunto un peso “prevalente” al momento dell’assunzione della scelta.
          Anche in questo caso, appare evidente il riferimento alla Raccomandazione e, in particolare, al punto 4.6. laddove si legge che la finalità elusiva di un atto “deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso



          dovrei sapere di piu' delle operazioni circolari ad esempio. Mi fa pensare a schemini che dovrei fare per capire quali sono
          assolutamente no....

          questo basta e avanza ma non ti copre dal rischio sottodomanda....

          rapporti con la simulazione...
          l'evoluzione normativa sentenza halifax...
          aspetti procedurali in tema di accertamento....

          insomma non puoi parlare solo dei presupposti.....(ergo non puoi studiare dagli articoli....ma dal manuale)

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            l'aspetto sanzionatorio.........

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              assolutamente no....

              questo basta e avanza ma non ti copre dal rischio sottodomanda....

              rapporti con la simulazione...
              l'evoluzione normativa sentenza halifax...
              aspetti procedurali in tema di accertamento....

              insomma non puoi parlare solo dei presupposti.....(ergo non puoi studiare dagli articoli....ma dal manuale)
              E' una difficolta' mia...anche se poi qua ne parla, ma dovrei capire meglio...

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                E' una difficolta' mia...anche se poi qua ne parla, ma dovrei capire meglio...
                Per intenderci ho bisogno di esempi. Il diritto l'ho sempre studiato così

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Per intenderci ho bisogno di esempi. Il diritto l'ho sempre studiato così
                  ehhhh facimm notte...:-)

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                    Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
                    Adesso è vero...
                    Complimenti grey, ma per scorrimento o ricorso? (se non sono indiscreto)

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ehhhh facimm notte...:-)
                      Lo schema circolare...

                      IL disponente è anche guardiano--> il guardiano ha poteri di veto, di autorizzazione e di revoca ad nutum verso il trustee (il trustee, è di fatto, privo dei poteri di gestione e disposizione del fondo in trust.

                      Solo un ciecato non può vedere lo lo schema circolare che parte dal Disponente, il quale si spoglia solo formalmente di proprietà e poteri gestionali, passa attraverso la nomina di un guardiano in grado di condizionare completamente il trustee ed, infine, ritorna al disponente, il quale solitamente , è il guardiano stesso.

                      questo si chiama ABUSO DEL DIRITTO.
                      Ultima modifica di ROL; 04-11-2015, 16:11.

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