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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Assolutamente no.....


    qualcuno alla banana (informazioni trasversali)

    Sarebbe il servizio informazioni all'ingresso della sede?




    Ma la domanda che mi dovevi fare è n'altra

    E secondo te perché non l'ho
    fatta? [emoji16]



    Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk

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      SANZIONI

      http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.23_02.pdf
      http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.23_01.pdf
      http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.23_03.pdf
      Ultima modifica di ROL; 23-09-2015, 13:42.

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        PRINCIPI BILANCIO

        http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.23_06.pdf

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          NOVITA' POSTE/AREE BILANCIO

          http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.23_07.pdf

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            Delega fiscale: approvati cinque Decreti Legislativi

            CDM del 22.09.2015, via libera definitivo a cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (Legge 11 marzo 2014 n. 23).

            Si tratta in particolare delle misure per sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, quelle sulla stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, la riforma del sistema sanzionatorio e la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

            Novità - Rispetto alle precedente versione, nel decreto legislativo “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere a un’ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione.

            In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

            Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione - Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

            Le novità introdotte accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguardano l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento ‘’degli interessi sugli interessi’’ (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni.

            Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale - Nessuna particolare novità rispetto al testo approvato in prima lettura. Il decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

            In base alle indicazioni parlamentari viene specificato che le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

            Revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali
            - Tra le novità va segnalato lo stralcio della norma sui concorsi per il dirigenti in quanto la stessa è confluita nel dl enti locali, già approvato dal Parlamento e in vigore dal 15 agosto 2015.

            Riforma del sistema sanzionatorio -
            Una delle novità del testo attuale è quella che riguarda l’innalzamento delle pene per omessa dichiarazione per il sostituto d’imposta. In particolare per l’omessa dichiarazione si prevede una norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno a un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e messo ad un massimo di 4 anni). Il resto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato.

            Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Per ciò che riguarda la revisione della disciplina degli interpelli, recependo le indicazioni delle commissioni parlamentari, si prevede che la proposizione di un’istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto, mentre il secondo dà rilievo più all’obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.

            È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente.

            Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto, il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

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              Decreto crescita e internalizzazione in GU

              E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22.09.2015 il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”.

              L’obiettivo del Decreto è la semplificazione degli adempimenti per i soggetti esteri che intendono investire in Italia oltreché provvedere all’adeguamento della normativa italiana a pronunce della Corte di Giustizia UE. Analizziamo in breve le principali novità del Decreto.

              Reddito d’impresa

              Numerose le novità che modificano le modalità di determinazione del reddito d’impresa. Nuovi limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza, che saranno stabiliti di anno in anno dal MEF che potrà inoltre modificare la soglia prevista per la deducibilità integrale delle spese di rappresentanza.

              Per ciò che riguarda le perdite su crediti, viene prevista la possibilità di considerare in ogni caso sussistenti gli elementi certi e precisi che legittimano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti anche nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle concorsuali ed assimilate previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni ovvero sia stato concluso un piano di risanamento attestato.
              Inoltre è stata ammessa la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quelli in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l’assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore.
              Verrà considerato come apporto la parte fiscalmente riconosciuta della rinuncia del credito.

              Ampliamento delle componenti che concorrono al calcolo del ROL. In particolare, si prevede l’inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere, in modo da riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all’investimento partecipativo estero.

              S’introduce a regime la disposizione secondo la quale non rilevano ai fini della disciplina di cui all’articolo 96 gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per 
almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore corrispettivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

              Rapporti con soggetti esteri - L’articolo 5 del Decreto, modificando l’art. 110, comma 10, TUIR, riconosce la deducibilità dei costi black-list entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione.

              Inoltre si prevede la possibilità di dedurre i suddetti costi a prescindere dalla circostanza che l’impresaestera svolga prevalentemente una attività commerciale effettiva.

              Viene inoltre eliminato l’obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni detenute in imprese estere controllate. Tale obbligo è sostituito dalla facoltà per il controllante di presentare interpello ai sensi dell’art. 21, legge n. 413/1991 al fine di ottenere il preventivo parere dell’Agenzia delle entrate in merito alla disapplicazione della normativa in oggetto. Viene così operato un sostanziale allineamento con quanto previsto dalla disciplina in materia di deducibilità dei costi black-list.

              Si prevede la cancellazione del vigente art. 168-bis TUIR.

              La norma - si ricorda - prevede il superamento delle black-list attraverso l’adozione di white list chiamate a individuare i Paesi considerati collaborativi. Verrà emanata un apposita black list utilizzando come parametro l’adeguato scambio di informazioni.

              Per ciò che riguarda i dividendi black list, l’imponibilità integrale dei dividendi viene limitata ai casi in cui il soggetto fiscalmente residente in Italia detenga direttamente partecipazioni in società paradisiache o ai casi in cui le partecipazioni siano detenute indirettamente ma attraverso una partecipazione di controllo nella società intermedia non paradisiaca.

              S’introduce inoltre la c.d. “branch exemption”, ossia la possibilità che in capo ad un’impresa residente non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni all’estero, da determinarsi con i criteri di cui all’art. 152 TUIR. Tuttavia, in caso di opzione per l’applicazione della branch exemption, nei confronti di tali stabili è applicabile la disciplina prevista per le CFC salvo non ricorrano le esimenti previste dall’art. 167 TUIR.

              Estensione dell’exit tax ai casi di trasferimento di residenza dovuti ad operazioni straordinarie.

              Per i trasferimenti in Italia di imprese estere verrà riconosciuto il valore normale delle attività e passività estere. Se la società proviene da uno Stato paradisiaco verrà riconosciuto il minore tra il costo storico, il valore di bilancio e il valore normale.
              Estensione della possibilità di riporto in avanti e in indietro dell’eccedenza del credito per le imposte estere rispetto all’imposta italiana.

              Agevolazioni investitori esteri - S’introduce un nuovo tipo di interpello rivolto alle imprese che effettuano investimenti superiori a 30 milioni di euro, finalizzato a dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali dei piani di investimento che si intende realizzare. L’Agenzia delle entrate avrà 120 giorni per rispondere e vincolerà l’amministrazione finanziaria per cinque anni.
              Sono ampliate le ipotesi per le quali è possibile presentare istanza di ruling internazionale. Si prevede in particolare che le imprese con attività internazionale hanno accesso a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti:
              - preventiva definizione in sede di contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del TUIR e dei valori in uscita e in entrata in caso di trasferimento di residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR;
              - attribuzione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, relative all’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato estero di un’impresa o di un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
              - valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo in considerazione quanto previsto sia dall’articolo 162 del TUIR sia dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
              - applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 


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                Grande ROL! Ottimi gli aggiornamenti di oggi, anche perchè penso che ci sarà da aspettare un sacco prima di trovare manuali aggiornati con tutte queste novità...

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                  esterovestizione

                  http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.24_01.pdf

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                    sanzioni sostituto

                    http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.24_03.pdf

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                      Bilancio. L’entrata in vigore delle nuove regole

                      Una delle principali novità delle nuove regole sul bilancio, in vigore dal 1° gennaio 2016, è l’individuazione, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, di tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione, imprese di piccola dimensione e micro-imprese.
                      A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato, il bilancio delle micro-imprese.
                      Per le micro-imprese è previsto l’esonero dall’obbligo di:
                      • redazione del rendiconto finanziario;
                      • redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
                      Inoltre non è prevista la deroga per casi eccezionali prevista dall’articolo 2423 comma 5, cod. civ., secondo la quale le disposizioni codicistiche in tema di bilancio non devono essere applicate se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di bilancio. Non trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value.

                      Entrata in vigore delle nuove regole - Il recepimento della Direttiva 34/13, che riguarda le nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci, troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che inizio il 1° gennaio 2016.

                      Dunque, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove regole troveranno applicazione per i bilanci chiusi al 31.12.2016.

                      Diverso è il discorso per le società con esercizio NON coincidente con l’anno solare. Ciò deriva dalla disposizione normativa che rinvia l’applicazione delle nuove regole “agli esercizi finanziari aventi inizio” dal 1° gennaio 2016.

                      ESEMPIO - Alfa SRL ha un periodo amministrativo che va dal 01.07 al 30.06.

                      Ne deriva che la società in questione:
                      • chiude l’esercizio 2015/2016 il 30.06.2016;
                      • chiude l’esercizio 2016/2017 il 30.06.2017.
                      Per effetto della disposizione normativa, le nuove regole si applicheranno all’esercizio 2016/2017 che ha inizio post 1° gennaio 2016.
                      Attenzione va posta al fatto che la necessità di porre a confronto nel bilancio i dati del 2016 con i dati del 2015, renderà necessario applicare le nuove regole sin da subito, così da non dover rinviare al prossimo anno la rielaborazione del bilancio 2015 al fine di trarne i dati utili al confronto.


                      I principi di valutazione - L’introduzione del criterio del costo ammortizzato e le nuove regole sulla deducibilità dell’avviamento possono NON essere applicate alle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio.
                      Ciò significa che:
                      • per processi di ammortamento dell’avviamento già iniziati si potranno continuare ad applicare le vecchie regole;
                      • ciò vale anche per il criterio del costo ammortizzato.

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