Naturalmente non devi fare uno studio a Rosario....ma per ogni istituto devi dire solo le cose più importanti (invece molti tendono ad inzaccarsi nella testa solo dati inutili..., tenete conto poi che l'esame non dura più di 20 minuti...
Dichiarazione infedele: il ravvedimento esclude la responsabilità penale
Il comma 2 del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, come riformulato dal decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario all’esame delle Camere, introduce una causa di non punibilità per taluni delitti dichiarativi.
In particolare, viene prevista la non punibilità dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000), ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva ovvero ai fini del sostituto d’imposta, nel caso in cui i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché l’interessato non sia a conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche già avviati dall’Amministrazione finanziaria, ovvero di procedimenti penali.
Gli elementi costitutivi del reato. A seguito della revisione sanzionatoria prevista nello schema di decreto in commento, la commissione del delitto di cui all’art. 4 consegue alla presentazione della dichiarazione infedele (ai fini dell’Iva o delle imposte sui redditi) quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro tre milioni.
La causa di esclusione della punibilità. Alla luce del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, la punibilità per tale reato viene esclusa, qualora il trasgressore provveda, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta, a presentare la dichiarazione integrativa ed estinguere integralmente il debito tributario conseguente all’infedeltà dichiarativa, beneficiando delle riduzioni parametrate al periodo di tempo intercorso tra la data in cui è stata commessa la violazione e quella del ravvedimento.
Il ravvedimento operoso. Considerata l’integralità del pagamento dovuto dal contribuente ai fini dell’operatività della causa esimente, si ritiene che il ravvedimento debba essere completo, ossia interessare sia le violazioni sostanziali che quelle prodromiche; in altri termini il trasgressore dovrà, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta:
- presentare la dichiarazione integrativa;
- versare la sanzione prevista per la violazione relativa alla dichiarazione infedele, di cui agli artt. 1, comma 2 o 5 comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997, con le riduzioni ammesse dall’art. 13, comma 1, lett. a-bis) o b) del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda che l’integrazione avvenga entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione (infedele), ovvero oltre 90 giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della successiva dichiarazione; quanto al valore cui fare riferimento per la determinazione della sanzione ridotta, si dovrà considerare il 100% dell’imposta dovuta, fino all’entrata in vigore delle norme di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo che dovrebbe abbassare tale misura al 90% della stessa (allo stato, la modifica normativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017);
- versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa, comprensiva degli interessi maturati dal giorno di scadenza del termine originario per il versamento della stessa, nonché la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, con le riduzioni ammesse dal medesimo art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) o b) del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda dei giorni trascorsi dalla scadenza originaria del versamento omesso. Peraltro, anche per tale violazione la revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe comportare benefici per il contribuente che si ravvede: infatti, qualora il versamento omesso venga eseguito nei 90 giorni successivi alla scadenza legale, la sanzione di riferimento (anche ai fini del ravvedimento) sarà prevista nella misura del 15% dell’imposta non versata.
Inefficacia del pagamento parziale. Ai fini dell’esimente in argomento, non si ritiene, infine, efficace il pagamento parziale del debito tributario, ancorché l’imposta rimasta a debito risulti inferiore alla soglia di rilevanza penale per il delitto di dichiarazione infedele.
Commenta