Bilanci 2014: i nuovi Oic dettano le regole
L’Organismo Italiano di contabilità, con l’emanazione del nuovo OIC 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, ha completato l’aggiornamento dei principi contabili nazionali.
All’appello manca soltanto l’Oic 11, relativo alle finalità e ai postulati di bilancio, e l’Oic 3, dedicato ai derivati: il loro aggiornamento è stato semplicemente differito, in attesa che l’Italia recepisca la direttiva n.34/13.
Non rientrano invece nel progetto di revisione i principi dedicati alle operazioni straordinarie, quali l’Oic 4, 5 e 6, dedicati rispettivamente alle fusioni e scissioni, ai bilanci di liquidazione e alle ristrutturazioni di debito. Sono già stati pubblicati nel 2013 nella loro nuova versione anche i principi Oic 7 e Oic 8, relativi ai certificati verdi e alle quote di emissione di gas a effetto serra.
I nuovi Oic si applicano ai partire ai bilanci chiusi al 31.12.2014.
Come più volte è stato ricordato dagli esperti, la revisione dei principi può rappresentare un’ottima occasione per i redattori dei bilanci per rivedere i comportamenti passati e per correggere eventuali imperfezioni.
Si pensi, a tal proposito, agli ammortamenti dei terreni sui quali insistono dei fabbricati.
In alcuni casi si è continuato ad ammortizzare il terreno unitamente al fabbricato, in virtù di una piccola precisazione contenuta nella precedente versione del principio contabile n.16, che tuttavia riguardava un caso estremamente raro. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione secondo la quale il valore del terreno poteva non essere scorporato da quello dei fabbricato quando il valore del terreno tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino o bonifica del sito.
Oggi tale previsione è scomparsa, per cui risulta necessario dare distinta evidenza al valore del terreno.
Sempre in merito alle immobilizzazioni materiali, merita di essere richiamata un’altra importante novità. È stata infatti eliminata la previsione secondo la quale era necessario sospendere l’ammortamento dei cespiti che non erano utilizzati per lungo tempo.
In virtù delle attuali previsioni, invece, si rende necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in esame, il bene è comunque oggetto di obsolescenza tecnica ed economica.
Particolare attenzione deve essere riservata anche alla valutazione dei lavori ultrannuali. Nel nuovo principio contabile 23 è stato infatti espressamente chiarito che il metodo da applicare è quello della percentuale di completamento, se possono ritenersi rispettate determinate condizioni.
Solo nel caso in cui tali condizioni non siano rispettate sarà possibile optare per il metodo della commessa completata.
Più precisamente, sarà necessario ricorrere al metodo della percentuale di completamento se esiste un contratto vincolante tra le parti che definisca chiaramente le obbligazioni in capo a ciascuna di esse; se il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza via via che i lavori proseguono; se non vi sono incertezze in merito alla capacità dei contraenti ad adempiere agli obblighi contrattuali; se il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
Altre importanti precisazioni riguardano le poste del patrimonio. Nel nuovo principio contabile OIC 28 viene infatti chiarito che la rinuncia di qualsiasi credito da parte del socio è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.
Pertanto nel caso di rinuncia dei soci al diritto di restituzione, la scrittura contabile in partita doppia della società deve essere necessariamente è "Debiti verso soci” a “riserve", mentre non è possibile movimentare i conti economici (non può quindi essere rilevata la scrittura contabile "Debiti verso soci” a “sopravvenienze").
Si sottolinea come, in precedenza, tale previsione fosse limitata ai crediti finanziari, mentre attualmente la previsione è estesa a qualsiasi credito, anche commerciale. Rileva, a tal fine, unicamente la volontà di patrimonializzare la società.
Sempre con riferimento al patrimonio netto, è stato precisato che i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” possono essere iscritti soltanto se gli apporti non sono effettivamente restituibili.
Nei nuovi principi contabili è dato inoltre notevole risalto al rendiconto finanziario: un documento che ogni società dovrebbe redigere e al quale appunto è dedicato un apposito principio, il 10.
Si prevede inoltre l’inclusione di questo documento nella nota integrativa, non più nella relazione sulla gestione come in passato.
L’Organismo Italiano di contabilità, con l’emanazione del nuovo OIC 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, ha completato l’aggiornamento dei principi contabili nazionali.
All’appello manca soltanto l’Oic 11, relativo alle finalità e ai postulati di bilancio, e l’Oic 3, dedicato ai derivati: il loro aggiornamento è stato semplicemente differito, in attesa che l’Italia recepisca la direttiva n.34/13.
Non rientrano invece nel progetto di revisione i principi dedicati alle operazioni straordinarie, quali l’Oic 4, 5 e 6, dedicati rispettivamente alle fusioni e scissioni, ai bilanci di liquidazione e alle ristrutturazioni di debito. Sono già stati pubblicati nel 2013 nella loro nuova versione anche i principi Oic 7 e Oic 8, relativi ai certificati verdi e alle quote di emissione di gas a effetto serra.
I nuovi Oic si applicano ai partire ai bilanci chiusi al 31.12.2014.
Come più volte è stato ricordato dagli esperti, la revisione dei principi può rappresentare un’ottima occasione per i redattori dei bilanci per rivedere i comportamenti passati e per correggere eventuali imperfezioni.
Si pensi, a tal proposito, agli ammortamenti dei terreni sui quali insistono dei fabbricati.
In alcuni casi si è continuato ad ammortizzare il terreno unitamente al fabbricato, in virtù di una piccola precisazione contenuta nella precedente versione del principio contabile n.16, che tuttavia riguardava un caso estremamente raro. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione secondo la quale il valore del terreno poteva non essere scorporato da quello dei fabbricato quando il valore del terreno tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino o bonifica del sito.
Oggi tale previsione è scomparsa, per cui risulta necessario dare distinta evidenza al valore del terreno.
Sempre in merito alle immobilizzazioni materiali, merita di essere richiamata un’altra importante novità. È stata infatti eliminata la previsione secondo la quale era necessario sospendere l’ammortamento dei cespiti che non erano utilizzati per lungo tempo.
In virtù delle attuali previsioni, invece, si rende necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in esame, il bene è comunque oggetto di obsolescenza tecnica ed economica.
Particolare attenzione deve essere riservata anche alla valutazione dei lavori ultrannuali. Nel nuovo principio contabile 23 è stato infatti espressamente chiarito che il metodo da applicare è quello della percentuale di completamento, se possono ritenersi rispettate determinate condizioni.
Solo nel caso in cui tali condizioni non siano rispettate sarà possibile optare per il metodo della commessa completata.
Più precisamente, sarà necessario ricorrere al metodo della percentuale di completamento se esiste un contratto vincolante tra le parti che definisca chiaramente le obbligazioni in capo a ciascuna di esse; se il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza via via che i lavori proseguono; se non vi sono incertezze in merito alla capacità dei contraenti ad adempiere agli obblighi contrattuali; se il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
Altre importanti precisazioni riguardano le poste del patrimonio. Nel nuovo principio contabile OIC 28 viene infatti chiarito che la rinuncia di qualsiasi credito da parte del socio è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.
Pertanto nel caso di rinuncia dei soci al diritto di restituzione, la scrittura contabile in partita doppia della società deve essere necessariamente è "Debiti verso soci” a “riserve", mentre non è possibile movimentare i conti economici (non può quindi essere rilevata la scrittura contabile "Debiti verso soci” a “sopravvenienze").
Si sottolinea come, in precedenza, tale previsione fosse limitata ai crediti finanziari, mentre attualmente la previsione è estesa a qualsiasi credito, anche commerciale. Rileva, a tal fine, unicamente la volontà di patrimonializzare la società.
Sempre con riferimento al patrimonio netto, è stato precisato che i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” possono essere iscritti soltanto se gli apporti non sono effettivamente restituibili.
Nei nuovi principi contabili è dato inoltre notevole risalto al rendiconto finanziario: un documento che ogni società dovrebbe redigere e al quale appunto è dedicato un apposito principio, il 10.
Si prevede inoltre l’inclusione di questo documento nella nota integrativa, non più nella relazione sulla gestione come in passato.
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