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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNon lo farò più....(solo queste raccolte di articoli ma che comunque troverete argomentate nelle dispense ..(.spero), nel dubbio, mi sono permesso di segnarvi alcune novità..)
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QUALI CONTI D’ORDINE INDICARE NELLO STATO PATRIMONIALE
Per rispondere alla domanda “Quali conti d’ordine vanno indicati in bilancio” occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art.2424 del Codice civile, al quarto comma,.
Tale norma recita “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”.
Quindi, vanno indicate in bilancio, per espressa previsione di legge:
- le fideiussioni;
- gli avalli;
- le altre garanzie personali;
- le garanzie reali.
La norma fa, dunque, espresso riferimento ai conti d’ordine previsti nell’ambito del sistema dei rischi.
Tuttavia, per poter rispettare il contenuto dell’art.2423 del Codice civile, comma 2, (“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deverappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”) è necessario che lo Stato patrimoniale contenga l’indicazione di tutti i conti d’ordine, non solo quelli relativi al sistema dei rischi.
Sempre l’art.2423 del Codice civile, comma 3, precisa infatti che “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.
Non vanno, invece, riportati nello Stato patrimoniale, tra i conti d’ordine quegli accadimenti che sono già stati oggetto di rilevazione nel sistema principale, in quanto in questo caso si finirebbe con effettuare una duplicazione che nuocerebbe solamente alla chiarezza del bilancio (OIC 22).
COME VANNO ESPOSTI I CONTI D'ORDINE NELLO STATO PATRIMONIALE
Nello Stato patrimoniale i conti d’ordine vanno indicati in calce alle altre voci, in unica colonna (o solo nell’attivo o solo nel passivo), e gli importi in essi espressi non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo. Anche se non espressamente richiesto dalla norma, è opportuno effettuare, anche per questi conti, una comparazione con i valori dell'anno precedente.
I CONTI D’ORDINE NELLA NOTA INTEGRATIVA
In Nota integrativa, per quanto riguarda i conti d’ordine, occorre:
- indicare gli impegni che non risultano in calce allo stato patrimoniale (ad esempio perché non è possibile indicarne l’importo;
- fornire le notizie sulla composizione e sulla natura dei conti d’ordine indicati in calce allo Stato patrimoniale. Queste notizie devono essere fornite se utili per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa. Occorre inoltre specificare i conti d’ordine inerenti ad imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
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Bilancio: nuovi criteri di valutazione
Non è più possibile iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca. Capitalizzabili solo le spese di sviluppo.
Il Decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva 34/13, ha innovato sia i principi di redazione che di valutazione del bilancio.
Per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, nell’articolo 2423 c.c. viene introdotto il «principio di rilevanza» in virtù del quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.»
Tale principio, che ha già applicazione a livello di prassi contabile, trova spazio anche in alcune specifiche disposizioni normative, delle quali, quindi, viene disposta l’eliminazione. Si pensi, a tal proposito, all’abrogazione del punto 12 dell’art. 2426 c.c., il quale attualmente prevede che «le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione».
Nell’introdurre il nuovo principio, viene tuttavia previsto che siano illustrati in nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione allo stesso. Viene poi espressamente chiarito che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità.
Viene inoltre riformulato il principio di rilevazione e valutazione delle voci secondo la sostanza dell’operazione o del contratto.
Giova a tal proposito ricordare che, la previgente versione dell’articolo 2423-bis c.c., numero 1, prevedeva che la valutazione delle voci debba essere fatta «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Il riformato articolo 2423-bis c.c., numero 1-bis, prevede pertanto che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata «tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».
Per ciò che attiene invece i criteri di valutazione, il Decreto Legislativo prevede modifiche per l’articolo 2426 c.c., e più precisamente ai numeri 1), 7) e 8), al fine di introdurre il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.
Viene tuttavia chiarito che le immobilizzazioni rappresentate da titoli possono essere valutate secondo il principio del costo ammortizzato solo ove applicabile. I crediti e i debiti sono invece sempre rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del loro presumibile valore di realizzo.
L’obbligo di tener conto del fattore temporale implica quindi la necessità di calcolare il valore attuale dei crediti e dei debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi, o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato.
L’introduzione del criterio del costo ammortizzato è stata fortemente criticato dal CNDCEC, che, nelle osservazioni alla consultazione pubblica, ha sottolineato come «l’applicazione del metodo di derivazione IASB nasce con finalità informative del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle PMI, principale target delle norme del codice civile». L’introduzione del criterio è inoltre palesemente in contrasto con il principio di semplificazione cui si ispira la Direttiva contabile.
Novità importanti sono state altresì introdotte in merito agli oneri pluriennali e all’avviamento, al fine di coordinare le disposizioni codicistiche con le previsioni di cui all’articolo 12, paragrafo 11 della Direttiva.
A tal proposito merita in primo luogo di essere sottolineato che non è più possibile iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca. In virtù delle novità che potrebbero essere introdotte è quindi prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo, per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile: soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all’ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni.
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I principi contabili nazionali, aggiornati nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi e pubblicati nel 2014/2015, si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.
Con riferimento all’OIC 15 Crediti, all’OIC 20 Titoli di debito e all’OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie è tuttavia consentita un’applicazione anticipata.
Per visualizzare le versioni precedenti dei principi contabili nazionali, che sono stati aggiornati nell’ambito del progetto di revisione degli stessi, si prega di cliccare qui.
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..attenzione a soprattutto a questo....
La nuova versione dell’OIC 24 aggiorna la disciplina riguardante la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle immobilizzazioni immateriali per l’iscrizione in bilancio e le informazioni da fornire nella nota integrativa. La versione del principio, entrata in vigore nel gennaio 2015, che sostituisce quella del 2005, deve essere applicata ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Quali le differenze di maggior rilievo rispetto alla versione precedente?
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