art 4 del suddetto dpr
2. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attivita' fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonche' delle attivita' relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonche' a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attivita' proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attivita' relative a servizi connessi agli immobili, nonche' delle attivita' proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attivita' che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attivita' affidata all'Agenzia fiscale.
2. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attivita' fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonche' delle attivita' relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonche' a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attivita' proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attivita' relative a servizi connessi agli immobili, nonche' delle attivita' proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attivita' che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attivita' affidata all'Agenzia fiscale.
Commenta