Originariamente inviato da CR7
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Seconda prova
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggioArt. 1390I. Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Vizi della volontà
miticissima grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggiograzie CR ... hai un riferimento normativo?
Commenta
-
ecco due domande sulla RESCISSIONE!
Il contraente contro il quale èdomandata la rescissione può evitarla
A no
B si, riducendo il contratto adequità
C si, ma solo se il contratto èstato concluso in stato di pericolo
D si, ma solo se il contratto èstato concluso in stato di bisogno
L'azione di rescissione, a far datadalla conclusione del contratto, si prescrive in
A dieci anni
B cinque anni
C tre anni
D un anno
Commenta
-
Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggioecco due domande sulla RESCISSIONE!
Il contraente contro il quale èdomandata la rescissione può evitarla
A no
B si, riducendo il contratto adequità
C si, ma solo se il contratto èstato concluso in stato di pericolo
D si, ma solo se il contratto èstato concluso in stato di bisogno
L'azione di rescissione, a far datadalla conclusione del contratto, si prescrive in
A dieci anni
B cinque anni
C tre anni
D un anno
alla prima B
alla seconda D
Commenta
-
Originariamente inviato da Alsiride Visualizza il messaggio1) B
2) D
Ragazze, ma per il test postato da Rol (sempre sia lodato),
ma se ognuno posta le sue soluzioni intere e confrontiamo?
Non inizio io perché mi vergogno. Se ci state poi lo faccio anche io...
Che dite? troppo disperdio di energie?
Commenta
-
SOLUZIONI
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla
A no
B si, riducendo il contratto ad equità
C si, ma solo se il contratto èstato concluso in stato di pericolo
D si, ma solo se il contratto èstato concluso in stato di bisogno
L'azione di rescissione, a far data dalla conclusione del contratto, si prescrive in
A dieci anni
B cinque anni
C tre anni
D un anno
Commenta
-
Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggiocapito troppo bravo CR speriam che ce ne siano pochi come te sennò addio.....
E pensare che avrei dovuto esserci anche io per l'Emilia....era quella la mia scelta....salvo modifica dell'ultimo secondo.....
Commenta
Commenta