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Seconda prova
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Originariamente inviato da Praticante Visualizza il messaggioIo penserei a studiare
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Originariamente inviato da dott81 Visualizza il messaggiobuona sera a tutti
volvo un'informazione
ho superato la prima prova per la regione Lombardia
ma ho un bimbo di 4 mesi che deve subire un piccolo intervento (siamo in lista di attesa e aspettiamo la chiamata nel giro di qualche settimana): nel caso superassi anche la 2 prova potrebbe essere questo motivo di rinvio del tirocinio?
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Originariamente inviato da dott81 Visualizza il messaggionessuno mi risponde
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Originariamente inviato da Nigel Visualizza il messaggiose uno passa la seconda prova e poi è costretto a saltare il tirocinio (ci sono diversi casi come questo in ogni concorso) il suo posto viene ricoperto dal primo in graduatoria degli "scartati" alla seconda prova che quindi viene "ripescato"?
sarebbe assurdo se il suo posto andasse perso con tanta gente che si taglierebbe un braccio per poter fare il tirocinio...
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Ricorso
Originariamente inviato da mirto Visualizza il messaggioConcordo.
il ricorso andava presentato entro 60 gg. dalla piena conoscenza della lesione della posizione soggettiva, quindi entro 60 gg. Dalla scadenza del bando (credo l'ultimo giorno fosse il 28 marzo, no?).
tutto il bla bla sui 24/30 si conosceva già dal bando.
Altro aspetto sarebbe la (eventuale) lesione della par condicio dei partecipanti a causa del (presunto) vantaggio per chi ha sostenuto le prove nei giorni via via successivi, conoscendo quindi la tipologia d'esame.
Credo che tale aspetto fu sollevato già in passato (e giudicato infondato) in occasione della ripetizione della prima prova da parte dei concorrenti per la Sicilia a causa del patatrac a Catania con la prova iniziata dopo la fine della stessa prova a Palermo.
Per farla breve, le prove dei vari giorni avevano tutte la stessa tipologie di domande e grado di difficoltà.
Questo conta. Si è anche provveduto a sorteggiare la lettera per determinare l'ordine delle giornate delle prove.
Dulcis in fundo: dato che spesso - soprattutto al Consiglio di Stato, più che ai Tar (vedi obbligo di motivazione degli elaborati degli esami come per l'abilitazione d'avvocato) - si considerano ragioni di obbiettività e praticità, vi pare che possa mai passare la regola che ogni concorso debba necessariamente svolgersi nello stesso momento per tutti (quando non è un elaborato, ma dei quiz divisi in varie tipologie e/o materie uguali per tutti)?
137.000 domande, credo sui 50.000 per la sola Lombardia, e si sarebbero dovuti esaminare tutti nello stesso momento!
I bandi dei concorsi, indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, vanno tempestivamente e autonomamente impugnati se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, qualora impongano determinati requisiti di partecipazione anziché altri (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 25 febbraio 2015 n. 946). È avverso la loro predisposizione che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva, in particolar modo, qualora il testo letterale della clausola «lesiva» risulti univoco. Risulterà, pertanto, inammissibile sia l’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia l’impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro le clausole escludenti del bando medesimo.
La lesione dell’interesse del privato
In relazione ai bandi di gara e di concorso, la lesione dell'interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità.
In altri termini, essa deve costituire una conseguenza immediata e diretta del bando di gara e dell'assetto di interessi con esso introdotto, oltre a dover essere concreta e non meramente potenziale e a persistere al momento della decisione del ricorso.
Invero, a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. In generale, infatti, si ritiene che i bandi di concorso devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
L’onere di immediata impugnazione della lex specialis, dunque, riguarderebbero solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.
Di conseguenza, in presenza di una generica disposizione del bando di concorso “ritenuta” illegittima, il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, posto che egli non è ancora in grado di percepire l'astratta e potenziale illegittimità della disposizione e, quindi, un'effettiva lesione della situazione soggettiva.
In via generale, infatti, il termine per impugnare gli atti delle procedure concorsuali decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, la quale coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva.
Una eventuale impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, determina l'improcedibilità del ricorso, e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo, in astratto, l'Amministrazione non approvare gli atti.
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