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Seconda prova

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    Originariamente inviato da Praticante Visualizza il messaggio
    Pensi già a questa eventualità??
    se intendi che io qualora superassi la seconda prova so già anticipatamente che sarei costretto a rinunciare al tirocinio la risposta è "no".Però in ogni concorso ci sono quelle che sono incinte o chi sa che dovrà badare a un parente malato ecc. e mi auguro che i posti lasciati liberi da queste persone vengano occupati da chi segue in graduatoria...

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      Io penserei a studiare

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        Originariamente inviato da Praticante Visualizza il messaggio
        Io penserei a studiare
        e allora studia!

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          Originariamente inviato da dott81 Visualizza il messaggio
          buona sera a tutti
          volvo un'informazione
          ho superato la prima prova per la regione Lombardia
          ma ho un bimbo di 4 mesi che deve subire un piccolo intervento (siamo in lista di attesa e aspettiamo la chiamata nel giro di qualche settimana): nel caso superassi anche la 2 prova potrebbe essere questo motivo di rinvio del tirocinio?
          nessuno mi risponde

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            Ragazzi, ho superato la prima prova. Quale libro consigliate per la seconda prova? Considerate che ho una laurea equipollente ad Economia e Commercio, quindi devo apprendere tanto (soprattutto in campo giuridico).

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              Ragazzi domanda rapida. Dopo il tirocinio, di solito all'orale ne bocciano molti? Teoricamente dovrebbe accedere per il Piemonte al tirocinio 146 persone (il 30% di 110), quindi 36 dopo il tirocinio non saranno assunti???

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                Originariamente inviato da dott81 Visualizza il messaggio
                nessuno mi risponde
                Non so cosa succede ma faresti bene ad informarti...lascia passare qualche giorno poi prova a sentire qualche recapito del responsabile del procedimento...ti auguro di si! E soprattutto che tuo figlio stia meglio il prima possibile

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                  Originariamente inviato da Nigel Visualizza il messaggio
                  se uno passa la seconda prova e poi è costretto a saltare il tirocinio (ci sono diversi casi come questo in ogni concorso) il suo posto viene ricoperto dal primo in graduatoria degli "scartati" alla seconda prova che quindi viene "ripescato"?

                  sarebbe assurdo se il suo posto andasse perso con tanta gente che si taglierebbe un braccio per poter fare il tirocinio...
                  no non viene perso.....però chi rinuncia se vuole fare una cosa buona e utile deve comunicarlo tramite fax..per accelerare le operazioni di ripescaggio (parliamo cmq di candidati con 24/30)

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                    Località seconda prova e futuri tirocini

                    La seconda prova credete si terrà a Roma oppure questa volta a livello regionale?

                    I tirocinii: si terranno nelle singole regioni sedi di futura assegnazione o dovunque in tutta Italia? Gli altri come andò?

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                      Ricorso

                      Originariamente inviato da mirto Visualizza il messaggio
                      Concordo.
                      il ricorso andava presentato entro 60 gg. dalla piena conoscenza della lesione della posizione soggettiva, quindi entro 60 gg. Dalla scadenza del bando (credo l'ultimo giorno fosse il 28 marzo, no?).
                      tutto il bla bla sui 24/30 si conosceva già dal bando.
                      Altro aspetto sarebbe la (eventuale) lesione della par condicio dei partecipanti a causa del (presunto) vantaggio per chi ha sostenuto le prove nei giorni via via successivi, conoscendo quindi la tipologia d'esame.
                      Credo che tale aspetto fu sollevato già in passato (e giudicato infondato) in occasione della ripetizione della prima prova da parte dei concorrenti per la Sicilia a causa del patatrac a Catania con la prova iniziata dopo la fine della stessa prova a Palermo.
                      Per farla breve, le prove dei vari giorni avevano tutte la stessa tipologie di domande e grado di difficoltà.
                      Questo conta. Si è anche provveduto a sorteggiare la lettera per determinare l'ordine delle giornate delle prove.
                      Dulcis in fundo: dato che spesso - soprattutto al Consiglio di Stato, più che ai Tar (vedi obbligo di motivazione degli elaborati degli esami come per l'abilitazione d'avvocato) - si considerano ragioni di obbiettività e praticità, vi pare che possa mai passare la regola che ogni concorso debba necessariamente svolgersi nello stesso momento per tutti (quando non è un elaborato, ma dei quiz divisi in varie tipologie e/o materie uguali per tutti)?
                      137.000 domande, credo sui 50.000 per la sola Lombardia, e si sarebbero dovuti esaminare tutti nello stesso momento!
                      PRIMA DI DARE GIUDIZI AFFRETTATI IO MI DOCUMENTEREI
                      I bandi dei concorsi, indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, vanno tempestivamente e autonomamente impugnati se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, qualora impongano determinati requisiti di partecipazione anziché altri (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 25 febbraio 2015 n. 946). È avverso la loro predisposizione che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva, in particolar modo, qualora il testo letterale della clausola «lesiva» risulti univoco. Risulterà, pertanto, inammissibile sia l’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia l’impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro le clausole escludenti del bando medesimo.
                      La lesione dell’interesse del privato
                      In relazione ai bandi di gara e di concorso, la lesione dell'interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità.
                      In altri termini, essa deve costituire una conseguenza immediata e diretta del bando di gara e dell'assetto di interessi con esso introdotto, oltre a dover essere concreta e non meramente potenziale e a persistere al momento della decisione del ricorso.
                      Invero, a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. In generale, infatti, si ritiene che i bandi di concorso devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
                      L’onere di immediata impugnazione della lex specialis, dunque, riguarderebbero solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.
                      Di conseguenza, in presenza di una generica disposizione del bando di concorso “ritenuta” illegittima, il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, posto che egli non è ancora in grado di percepire l'astratta e potenziale illegittimità della disposizione e, quindi, un'effettiva lesione della situazione soggettiva.
                      In via generale, infatti, il termine per impugnare gli atti delle procedure concorsuali decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, la quale coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva.

                      Una eventuale impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, determina l'improcedibilità del ricorso, e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo, in astratto, l'Amministrazione non approvare gli atti.

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