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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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precisazione sulla chiacchiera di ieri.....(ne abbiamo parlato più volte)
il criterio di individuazione dei paesi canaglia ora opera in via automatica..(senza necessità che vengano emanate liste ministeriali...) si fa riferimento al LIVELLO NOMINALE DI TASSAZIONE (tasso inferiore al 50% di quello applicato in italia)
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da non confondere con i requisiti per la CFC...qui il confronto è con il LIVELLO EFFETTIVO di tassazione estera (gli utili della società partecipata non siano soggetti ad un aliquota EFFETTIVA dell'imposta sulle società inferiore al 40% di quella EFFETTIVA che sarebbe stata applicata nello stato membro del contribuente.........)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioda non confondere con i requisiti per la CFC...qui il confronto è con il LIVELLO EFFETTIVO di tassazione estera (gli utili della società partecipata non siano soggetti ad un aliquota EFFETTIVA dell'imposta sulle società inferiore al 40% di quella EFFETTIVA che sarebbe stata applicata nello stato membro del contribuente.........)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSe una società italiana ha una stabile organizzazione all’estero (S.O.) :
a) Non ha diritto ad alcun credito d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero, nello stato di residenza fiscale della S.O.
b) Ha diritto a un credito d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero nello stato di residenza fiscale della S.O a condizione che non abbia optato irrevocabilmente, avendone i requisiti, per il regime di esenzione degli utili (e perdite)
c) Ha diritto, in ogni caso, ad un credito d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero, se le imposte sono iscritte, per competenza, in un bilancio revisionato.
Una società residente in Italia con S.O. in Australia e San Marino deve indicare in dichiarazione dei redditi:
a) Tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, compresi i redditi delle S.O in Australia e San Marino
b) No, se si adopera il regime fiscale previsto per le BRANCH EXEMPTION
c) Deve dichiarare solo i redditi prodotti in Italia e non quelli prodotti dalle S.O. in Australia e San Marino.
Una società Australiana con S.O. nella Repubblica di San Marino :
a) Non è soggetto passivo ires in italia
b) In base alla convezione Italia – San marino è soggetto passivo ires
c) In base alla convenzione Italia- San marino è soggetto passivo ires in Italia solo se al di sotto dei 500 milioni di €
La stabile organizzazione di una società di capitali in un altro stato membro della UE
a) È sempre soggetto a Ires e a Irap
b) È sempre soggetta a Ires ma non a Irap
c) È sempre soggetta soltanto all’imposta sostitutiva europea sulle S.O.
Una società Italiana apre un cantiere di lavoro all’estero. In tal caso si configura per essa una S.O. all’estero?
a) Dipende dalla durata del cantiere e da quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente sottoscritta con l’italia, da parte del paese in cui è aperto il cantiere
b) Si, sempre
c) Si, se di durata superiore a 3 mesi
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioLa prima domanda me la devi spiegare: l'ho trovata difficile, cmq la risposta a) non è senz'altro corretta...
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