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Se una società italiana ha una stabile organizzazione all’estero (S.O.) :
a) Non ha diritto ad alcun credito d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero, nello stato di residenza fiscale della S.O.
b) Ha diritto a un credito d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero nello stato di residenza fiscale della S.O a condizione che non abbia optato irrevocabilmente, avendone i requisiti, per il regime di esenzione degli utili (e perdite)
c) Ha diritto, in ogni caso, ad un credito d’imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero, se le imposte sono iscritte, per competenza, in un bilancio revisionato.
Una società residente in Italia con S.O. in Australia e San Marino deve indicare in dichiarazione dei redditi:
a) Tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, compresi i redditi delle S.O in Australia e San Marino
b) No, se si adopera il regime fiscale previsto per le BRANCH EXEMPTION
c) Deve dichiarare solo i redditi prodotti in Italia e non quelli prodotti dalle S.O. in Australia e San Marino.
Una società Australiana con S.O. nella Repubblica di San Marino :
a) Non è soggetto passivo ires in italia
b) In base alla convezione Italia – San marino è soggetto passivo ires
c) In base alla convenzione Italia- San marino è soggetto passivo ires in Italia solo se al di sotto dei 500 milioni di €
La stabile organizzazione di una società di capitali in un altro stato membro della UE
a) È sempre soggetto a Ires e a Irap
b) È sempre soggetta a Ires ma non a Irap
c) È sempre soggetta soltanto all’imposta sostitutiva europea sulle S.O.
Una società Italiana apre un cantiere di lavoro all’estero. In tal caso si configura per essa una S.O. all’estero?
a) Dipende dalla durata del cantiere e da quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente sottoscritta con l’italia, da parte del paese in cui è aperto il cantiere
b) Si, sempre
c) Si, se di durata superiore a 3 mesiUltima modifica di ROL; 03-06-2016, 10:05.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNon mi ricordo....
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Son venuta per farti una domanda a proposito di imposizione estera...sto vedendo ora esempi numerici sul calcolo del credito d'imposta estero...le perdite pregresse vengono scomputate per intero e non per l'80%...come mai? Nell'art. 165 TUIR non leggo nulla a riguardo, a parte l'ultima parte del 1° comma " al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione "...valgono anche per il credito d'imposta estero le regole dell'art. 84 TUIR ?Ultima modifica di strelizia; 03-06-2016, 10:46.
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