Originariamente inviato da strelizia
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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ma avevo pubblicato anche la circolare dell'agenzia ...
Al riguardo giova ricordare che per effetto delle modifiche apportate dall’articolo5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, a decorrere dalperiodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, ai sensi delcomma 10, in luogo della pregressa indeducibilità delle spese e degli altri componentinegativi, è stata introdotta la regola secondo cui “Le spese e gli altri componentinegativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse conimprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscaliprivilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,determinato ai sensi dell'articolo 9”. Tuttavia, per effetto delle novità introdottedall’articolo 1, comma 142, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge distabilità per il 2016), le disposizioni dei commi da 10 a 12 bis del citato articolo 110sono state abrogate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.Per quanto attiene alle istanze di interpello in esame, in definitiva, i contribuentiche intendano ottenere il parere dell’amministrazione in ordine alla idoneità delle provein loro possesso ai fini del superamento dell’indeducibilità (o dei limiti di deducibilità)previsti dal comma 10 possono presentare le istanze in esame con riferimento ai periodidi imposta per i quali non siano scaduti ancora i termini di presentazione delladichiarazione. Per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015,in considerazione dell’abrogazione delle disposizioni di riferimento, deve considerarsialtresì abrogata la tipologie di interpello in esame.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioart 175---> è subordinato al comportamento contabile delle parti?
art 176---> è subordinato al comportamento contabile delle parti?
art. 176: no, vi è neutralità fiscale a prescindere dal comportamento contabile delle parti: il soggetto conferente deve assumere quale valore delle partecipazioni ricevute in cambio il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente negli elementi attivi e passivi dell'azienda (li iscrive nel suo bilancio) indicando i valori contabili e quelli fiscali nel prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioart 175--> deve essere necessariamente un soggetto ires( lettere a) e b) ?
art 176--> deve essere necessariamente un soggetto ires( lettere a) e b) ?
art. 176: no (imprese commerciali)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggionel pomeriggio facciamo qualche quiz di contabilità sulle operazioni straordinarie....
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioart. 175: si (partecipazioni di controllo e collegamento)
art. 176: no (imprese commerciali)
art. 175 e art. 176: no (imprese commerciali)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioart 175--> devono essere soggetti residenti in Italia?
art 176--> devono essere soggetti residenti in Italia?
art. 176: si
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