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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
    reclamo

    mediazione

    conciliazione

    sentenza immediatamente esecutiva

    pec

    Altro?

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...rcolare_38.pdf

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      La veste di ricorrente può essere assunta anche da soggetti diversi dal contribuente?
      Insidiosa…..

      Io avrei detto banalmente: oltre al contribuente (colui che riceve l'atto), anche gli eredi, i solidali, responsabili (es. cessionario di azienda) ecc…. anche se non hanno ricevuto l'atto.

      L'art. 10 non dice niente, mentre il memento fa presente che:
      - per le società, il rappresentante;
      - il sostituto di imposta;
      - il destinatario delle sanzioni

      Il resistente è l'Ente amministrativo che ha emesso l'atto.

      In secondo e terzo grado la parte di ricorrente può essere ricoperta dall'Ente.

      Altro da segnalare?

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        CONTENUTO DELLA SENTENZA

        Questa è particolare?

        Io non gli ho dato molta importanza, direi:
        - le parti in causa;
        - il giudice/commissione;
        - i motivi del ricorso;
        - il giudicato (i motivi della decisione);
        - il dispositivo;
        - data, firma ecc……..

        Deve essere notificata alle parti e pubblicata (le tempistiche non le ricordo esattamente, 30 o 60g).

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          come funzionano le spese processuali?
          Solitamente a carico della parte soccombente.

          In alcuni casi si compensano (conciliazione, rinuncia di una delle parti,……..)

          Se reclamo o mediazione non andati a buon fine + 50% per la parte soccombente.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            -------------------------> e poi quasi certamente anche.....

            - sospensione amministrativa
            - sospensione per reclamo
            GIUDIZIALE: in sede di ricorso il ricorrente chiede al giudice di sospendere gli effetti dell'atto (in pratica il 1/3 da pagare) in quanto questo potrebbe arrecare danno grave e irrimediabile allo stesso;

            AMMINISTRATIVO: come sopra ma la richiesta è fatta all'Ente che ha emesso l'atto.

            RECLAMO: si ha la sospensione automatica per la durata del reclamo/mediazione e max 90g.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              L'impugnazione di un atto o di una sentenza non ne sospende automaticamente l'esecutività------------->

              LA RISCOSSIONE FRAZIONATA...(nel processo)
              1/3 prima del primo grado
              2/3 prima del secondo
              3/3 prima della cassazione

              Ovviamente solo dell'imposta e non della sanzione.

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                ROL, grazie di tutto.

                Sono andato a braccio.

                Se ho scritto delle castronerie, se puoi fammelo notare.

                Grazie

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                  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...tributario.pdf

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                    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...a_07032016.pdf

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                      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...hiarazioni.pdf

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