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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosi verifica una continuità di valori FISCALI (il che non implica continuità di valori contabili, in caso di divergenza vi è il prospetto di riconciliazione)
Il valore fiscale dell'azienda conferita si trasferisce alla partecipazione sociale ricevuta dalla conferente...
Il valore fiscale dell'azienda conferita transita dal conferente al conferitario...
Le plusvalenze rimangono allo stato latente (non c'è realizzo) e si verifica una continuità di valori fiscali
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senti come abbaccagliano.....
In effetti il legislatore......
Cessione quote, alert sull’abuso del diritto - Il Sole 24 ORE
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioMentre la neutralità fiscale prevista per il conferimento avente ad oggetto partecipazioni di controllo o collegamento (il 175..c.d realizzo controllato è diversa....nel senso che mentre nel conferimento d'azienda (o di un suo ramo) la divergenza tra i valori contabili e fiscali c'è praticamente quasi sempre, per il conferimento delle partecipazioni l'operazione è per natura realizzativa nel senso che per avere la neutralità dipende dal comportamento del conferitario...cioè l'operazione non farà emergere la plusvalenza solo qualora l'incremento del patrimonio netto effettuato dal conferitario risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite presso il conferente
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosenti come abbaccagliano.....
In effetti il legislatore......----------------------------------------------------------------->
Cessione quote, alert sull’abuso del diritto - Il Sole 24 ORE
quando bisogna affossare una norma ( in modo legittimo, il legisltatore ne ha facoltà....) non è cosa semplice .....:-)
si argina la cassazione.....e si fa la norma....
in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. In pratica, il passaggio all’abuso è successivo, dopo aver verificato l’assenza di specifiche disposizioni tributarie.
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A me pare che la norma ci sia -----> ART 20.
Si tassa l’atto secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici che presenta alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, vincolando l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti.
L'evoluzione che ha subito il registro, dal regime della tassa a quello dell'imposta, fa si che l’art.20 del D.P.R. n. 131 del 1986, non sia solo norma interpretativa degli atti registrati, ma una disposizione volta ad identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioPer me questo è il commento all'art. 177 comma 2 TUIR...nell'art. 175 comma 1 si dice che il valore di realizzo della partecipazione conferita è pari al valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alla partecipazione nelle scritture contabili del conferitario. Quindi il valore di realizzo dipende dal comportamento contabile adottato da entrambe le parti e si ha neutralità fiscale solo quando il conferente iscrive la partecipazione ricevuta allo stesso valore contabile della partecipazione conferita e il conferitario iscrive la partecipazione al valore contabile che aveva presso il conferente. Quindi per aversi neutralità fiscale ci deve essere continuità di valori sia fiscali che contabili, a differenza che nel conferimento d'azienda in cui è sufficiente solo la continuità di valori fiscali...
quindi 175 comma 1.....se entrambi i valori contabili ( quello della partecipazione iscritta presso la conferente e quello della partecipazione iscritta presso la conferitaria) sono allineati al valore fiscale della partecipazione oggetto del conferimento, allora il conferimento pur costituendo un fenomeno realizzativo non genererà in concreto nessuna plusvalenza.
Viceversa, se uno dei due valori contabili si discosti dal valore fiscale della partecipazione oggetta del conferimento , la plusvalenza riprende il volto "naturale"---> operazione realizzativa
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioperchè è stato previsto il regime di neutralità fiscale per i conferimenti d'azienda effettuati tra imprese?
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