La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 si è espressa sul tema dei rapportitra le procedure amichevoli in tema di prezzi di trasferimento (Convenzione90/436/CE) e il contenzioso interno, alla luce del nuovo art. 39 co. 1-ter delDLgs. 546/92 il quale prevede espressamente la facoltà delle parti processualidi richiedere e ottenere la sospensione del processo quando sia iniziata unaprocedura amichevole. In proposito, l’Agenzia ha chiarito che la nuova normanon modifica i previgenti rapporti tra procedure amichevoli e il contenzioso internoma consente di escludere che, nelle more della procedura amichevole,intervengano giudicati interni in contrasto con il dispositivo dell’eventuale accordoamichevole.Inoltre, l’Agenzia precisa che il biennio iniziale della procedura, nel corso delquale gli Stati devono attivarsi per esperire un tentativo di accordo amichevoleprima di instaurare la fase arbitrale, decorre anche in presenza di un parallelogiudizio interno; il contribuente dovrà rinunciare al ricorso giurisdizionalesolo qualora le autorità competenti concludano un accordo che elimini la doppiaimposizione, la cui esecuzione richiede appunto l’accettazione dei contenutie la contestuale rinuncia al ricorso, ovvero non concludano un accordo e,pertanto, sia necessario esperire la fase arbitrale.Ne risulta che, sottolineano gli Autori, in base alla nuova impostazione adottatadall’Agenzia, almeno sino alla fase arbitrale, è possibile la coesistenza dellaprocedura amichevole e del contenzioso interno anche qualora esso sia statosospeso in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 39 co. 1-ter del DLgs.546/92.
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioricapitolando....(guardando il "libro"..)
Con la L. n 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), i conferimenti d’azienda sono sempre “neutrali” (come fusioni e scissioni), essendo stato eliminato l’istituto dei conferimenti d’azienda “realizzativi”.
Inoltre, è stato aggiunto il comma 2-ter all’art. 176 del T.U.I.R., che attribuisce nuovamente alla società conferitaria la facoltà di riallineare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, le differenze tra i valori civilistici e i valori fiscali relativi a beni materiali ed immateriali, oggetto di un conferimento di azienda, classificati nel bilancio dello stesso soggetto conferitario nelle immobilizzazioni.
In virtù del rinvio contenuto nei commi 10-bis e 15-bis, aggiunti rispettivamente agli artt. 172 e 173 del T.U.I.R., la medesima disciplina trova applicazione anche relativamente alle differenze tra valori civilistici e fiscali che emergono per effetto di fusioni o di scissioni.
Pertanto, i maggiori valori imputati nel bilancio della società conferitaria d’azienda (ovvero della società incorporante o risultante dalla fusione o delle società beneficiarie della scissione) non assumono rilevanza fiscale, SALVO APPUNTO, IL LORO AFFRANCAMENTO MEDIANTE Il PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DE QUA
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ROL tu che ne dovresti aver viste, o perlomeno sentite, abbastanza, vale di più un buon tirocinio durante il quale hai lavorato e non studiato (perché giustamente avevano la consegna tassativa di far lavorare e non studiare) e un colloquio stentato (l'ansia a volte gioca brutti scherzi) oppure un pessimo tirocinio (nel senso che poco lavoro e molto studio) e un buon colloquio? Con un buon tirocinio ed un ottimo colloquio è chiaro che non ci sarebbero problemi
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Originariamente inviato da Mirves Visualizza il messaggioROL tu che ne dovresti aver viste, o perlomeno sentite, abbastanza, vale di più un buon tirocinio durante il quale hai lavorato e non studiato (perché giustamente avevano la consegna tassativa di far lavorare e non studiare) e un colloquio stentato (l'ansia a volte gioca brutti scherzi) oppure un pessimo tirocinio (nel senso che poco lavoro e molto studio) e un buon colloquio? Con un buon tirocinio ed un ottimo colloquio è chiaro che non ci sarebbero problemi
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i primi 2, i quiz (a volto coperto) contano meno....
La commissione non è il vostro nemico ma non dovete metterla in difficoltà con strafalcioni o scene mute imbarazzanti......
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Penso che almeno nel tirocinio dovrebbero avere direttive uguali ....nelle ore d'ufficio devi lavorare non fare la vita da universitario....
Ma ho scritto dovrebbero...
Così come dovrebbe avere più valore la prima che hai detto....ma si vince il concorso per punteggio...
A si certo...."si studia in funzione della pratica che ti assegnano"
Detto qst..buon giorno a tutti
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioE sono considerate plusvalenze latenti, perché vengono iscritte in bilancio, ma non rilevano fiscalmente sino al momento dell'affrancamento. Giusto?
Il valore fiscale dell'azienda conferita si trasferisce alla partecipazione sociale ricevuta dalla conferente...
Il valore fiscale dell'azienda conferita transita dal conferente al conferitario...
Le plusvalenze rimangono allo stato latente (non c'è realizzo) e si verifica una continuità di valori fiscali
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosi verifica una continuità di valori FISCALI (il che non implica continuità di valori contabili, in caso di divergenza vi è il prospetto di riconciliazione)
Il valore fiscale dell'azienda conferita si trasferisce alla partecipazione sociale ricevuta dalla conferente...
Il valore fiscale dell'azienda conferita transita dal conferente al conferitario...
Le plusvalenze rimangono allo stato latente (non c'è realizzo) e si verifica una continuità di valori fiscali
Mentre la neutralità fiscale prevista per il conferimento avente ad oggetto partecipazioni di controllo o collegamento (il 175..c.d realizzo controllato è diversa....nel senso che mentre nel conferimento d'azienda (o di un suo ramo) la divergenza tra i valori contabili e fiscali c'è praticamente quasi sempre, per il conferimento delle partecipazioni l'operazione è per natura realizzativa nel senso che per avere la neutralità dipende dal comportamento del conferitario...cioè l'operazione non farà emergere la plusvalenza solo qualora l'incremento del patrimonio netto effettuato dal conferitario risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite presso il conferenteUltima modifica di ROL; 26-05-2016, 08:27.
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggioPenso che almeno nel tirocinio dovrebbero avere direttive uguali ....nelle ore d'ufficio devi lavorare non fare la vita da universitario....
Ma ho scritto dovrebbero...
Così come dovrebbe avere più valore la prima che hai detto....ma si vince il concorso per punteggio...
A si certo...."si studia in funzione della pratica che ti assegnano"
Detto qst..buon giorno a tutti
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Poi c'è il 177...( quella che riguarda le permute di partecipazioni di controllo e collegamento)....anche qui l'operazione è per natura realizzativa ma se rispetti le condizioni previste dall'articolo non si fa emergere la plusvalenza....
condizioni ---> il valore FISCALE delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio come contropartita.
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