Il D.Lgs. 159/2015 è intervenuto sull’art. 3 bis del D.Lgs. n°462/1997, in materia di rateazione delle somme dovute ed in particolare con riferimento ai pagamenti legati alla comunicazione degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, nonché del controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 36- ter del D.P.R. n. 600 del 1973 ; il D.Lgs. in questione ha modificato la dilazione massima prevista per tali versamenti; per gli importi dovuti < a € 5.000 il numero massimo di rate trimestrali di pari importo è passato da 6 a 8 , mentre è rimasto invariata, ovvero 20 mesi la dilazione massima possibile per gli importi superiori a 5.000. La prima rata deve essere versata entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione mentre le rate successive alla prima scadono nell’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo; ai fini del calcolo degli interessi, si prende in considerazione il primo gg del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Cosa accade qualora il contribuente non faccia fronte ai pagamenti dovuti oltre ai termini e alle previsioni indicate per il lieve inadempimento?
Qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti (né lo esegua nei margini temporali e quantitativi del lieve inadempimento), l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo d’imposta, sanzioni ed interessi (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997 e artt. 14 e 15-ter, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 197323). Più precisamente:
• le sanzioni sono applicate nella misura piena del 30 per cento;
• gli interessi sono ricalcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Il tasso applicabile è pari al 4 per cento annuo in luogo del 3,5 per cento annuo previsto per versamenti effettuati nei termini previsti per la comunicazione degli esiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto 21 maggio 2009.
La medesima disciplina si applica anche nell’ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.
Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo d’imposta, le sanzioni nella misura piena del 30 per cento e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Quindi a differenza degli altri istituti deflattivi non viene irrogata la maxisanzione del 45% ma in sostanza permane l’agevolazione, ossia la riduzione delle sanzioni originarie legate alla definizione dell’atto in quanto la piena applicazione della sanzione del 30% viene applicata solo sul residuo non versato in caso il contribuente abbia optato per la dilazione di quanto dovuto.
Cosa accade qualora il contribuente non faccia fronte ai pagamenti dovuti oltre ai termini e alle previsioni indicate per il lieve inadempimento?
Qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti (né lo esegua nei margini temporali e quantitativi del lieve inadempimento), l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo d’imposta, sanzioni ed interessi (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997 e artt. 14 e 15-ter, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 197323). Più precisamente:
• le sanzioni sono applicate nella misura piena del 30 per cento;
• gli interessi sono ricalcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Il tasso applicabile è pari al 4 per cento annuo in luogo del 3,5 per cento annuo previsto per versamenti effettuati nei termini previsti per la comunicazione degli esiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto 21 maggio 2009.
La medesima disciplina si applica anche nell’ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.
Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo d’imposta, le sanzioni nella misura piena del 30 per cento e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Quindi a differenza degli altri istituti deflattivi non viene irrogata la maxisanzione del 45% ma in sostanza permane l’agevolazione, ossia la riduzione delle sanzioni originarie legate alla definizione dell’atto in quanto la piena applicazione della sanzione del 30% viene applicata solo sul residuo non versato in caso il contribuente abbia optato per la dilazione di quanto dovuto.
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